Art. 4 
 
  1.  Il  MUR  disporra',  su  richiesta  di  ciascun   beneficiario,
l'anticipazione dell'agevolazione di cui  all'art.  1  come  previsto
dalle «National eligibility  criteria»,  nella  misura  dell'80%  del
contributo ammesso,  nel  caso  di  soggetti  pubblici.  La  predetta
anticipazione, in caso di soggetti privati, e' disposta nella  misura
del  50%,  previa  garanzia  da  apposita  polizza   fideiussoria   o
assicurativa rilasciata al soggetto  interessato  secondo  lo  schema
approvato dal MUR con specifico provvedimento. 
  2.  I   beneficiari   si   impegneranno   a   fornire   dettagliate
rendicontazioni ai sensi dell'art. 16  del  decreto  ministeriale  n.
593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi,
altresi', alla restituzione di eventuali importi che risultassero non
ammissibili in sede  di  verifica  finale,  nonche'  di  economie  di
progetto. 
  3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere,  nei
confronti  dei  beneficiari  alla  revoca  delle  agevolazioni,   con
contestuale recupero delle somme erogate anche  attraverso  il  fermo
amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale  compensazione  con  le
somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso
questa o altra amministrazione.