Art. 4 1. Il MUR disporra', su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1 come previsto dalle «National eligibility criteria», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, e' disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento. 2. I beneficiari si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresi', alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonche' di economie di progetto. 3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere, nei confronti dei beneficiari alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.