Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  1. Nel periodo di  cui  all'art.  1  sono  esclusi  dal  divieto  i
seguenti veicoli: 
    a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine; 
    b) veicoli  che  trasportano  persone  con  disabilita',  purche'
muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del  decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modifiche e integrazioni,  rilasciato  da  una  competente  autorita'
italiana o estera; 
    c) autoveicoli per il trasporto di  artisti  e  attrezzature  per
occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e  manifestazioni
culturali,  previa  autorizzazione  rilasciata   dall'Amministrazione
Comunale di volta in volta secondo le necessita'; 
    d) autoveicoli adibiti al trasporto di beni di prima  necessita',
attrezzature ed apparecchiature per  il  rifornimento  periodico,  la
conduzione ed assistenza tecnica di strutture ricettive turistiche in
genere, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; 
    e) autoveicoli per il trasporto di materiale  necessario  per  la
manutenzione e/o rifornimenti delle private abitazioni dei  residenti
e/o  proprietari  di  immobili,  previa   autorizzazione   rilasciata
dall'Amministrazione  Comunale  di  volta   in   volta   secondo   le
necessita'.