Art. 2 Deroghe 1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine; b) veicoli che trasportano persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale di volta in volta secondo le necessita'; d) autoveicoli adibiti al trasporto di beni di prima necessita', attrezzature ed apparecchiature per il rifornimento periodico, la conduzione ed assistenza tecnica di strutture ricettive turistiche in genere, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; e) autoveicoli per il trasporto di materiale necessario per la manutenzione e/o rifornimenti delle private abitazioni dei residenti e/o proprietari di immobili, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale di volta in volta secondo le necessita'.