Art. 4
Comunicazioni del militare in caso di assenza
per motivi di salute
1. In caso di assenza per motivi di salute, fermi restando gli
obblighi di comunicazione di cui all'art. 748, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il militare
trasmette senza ritardo la certificazione di malattia di cui all'art.
3 contenente:
a) sia la diagnosi che la prognosi all'organo sanitario
competente della Guardia di finanza;
b) la sola prognosi al comando o reparto dal quale egli si trova
a dipendere per l'impiego.
2. Nelle more della emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 748, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il militare che si
assenta per motivi di salute trasmette senza ritardo, con posta
elettronica certificata e previa protezione degli allegati, secondo
le modalita' definite dal Comando generale del Corpo, la
certificazione di malattia contenente:
a) sia la diagnosi che la prognosi alla casella di posta
elettronica certificata dell'organo sanitario competente della
Guardia di finanza destinata a tale tipologia di comunicazioni, cui
hanno accesso esclusivamente il relativo medico responsabile e il
personale dallo stesso autorizzato ai sensi dell'art. 2;
b) la sola prognosi alla casella di posta elettronica certificata
del comando o reparto dal quale egli si trova a dipendere per
l'impiego.
3. Nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della posta
elettronica certificata, il militare che si assenta per motivi di
salute invia, senza ritardo e con ogni altro mezzo che possa
assicurarne la ricezione, al comando o al reparto dal quale egli si
trova a dipendere per l'impiego entrambi i certificati previsti dal
comma 1, lettere a) e b), riponendoli in una unica busta chiusa:
a) indirizzata al comandante del medesimo comando o reparto;
b) recante la dicitura «Contiene dati personali concernenti lo
stato di salute»;
c) contenente all'interno il certificato medico recante la sola
prognosi e una ulteriore busta chiusa recante la dicitura «Contiene
dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo
personale del Servizio sanitario autorizzato» ben visibile e
riportata su entrambi i lati. Nella seconda busta chiusa e' posto il
certificato medico da cui risulta sia la diagnosi che la prognosi
della patologia.
4. Il comandante del comando o reparto dal quale il militare che si
assenta per motivi di salute si trova a dipendere per l'impiego che
riceve la busta di cui al comma 3 tratta, per il tramite di personale
formalmente autorizzato ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4,
del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell'art.
2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
contenuti nel certificato recante la sola prognosi lavorativa e,
senza aprirla, fa pervenire all'organo sanitario competente della
Guardia di finanza la busta contenente il certificato comprensivo
della diagnosi.