Art. 5 
 
              Gestione dei dati personali sulla salute 
 
  1. I dati relativi alla diagnosi  sono  trattati  dai  soli  organi
sanitari competenti della Guardia di finanza, inclusa la Direzione di
sanita' del Comando generale del medesimo  Corpo  in  relazione  alle
competenze medico-legali e alle funzioni di coordinamento e controllo
alla stessa demandate, e  non  sono  in  alcun  modo  trascritti  nei
documenti caratteristici o matricolari ovvero nel fascicolo personale
del militare. Il trattamento dei medesimi dati da  parte  dei  citati
organi sanitari  della  Guardia  di  finanza  e'  effettuato  per  la
finalita'  di  cui  all'art.  1059,  comma  6-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. 
  2. Il responsabile dell'organo sanitario competente  della  Guardia
di finanza, effettuata la valutazione sul mantenimento dell'idoneita'
psico-fisica di cui all'art. 748, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n.  90  del  2010,  sulla  base  delle  informazioni
contenute nella  certificazione  medica  recante  la  prognosi  e  la
diagnosi  della  patologia  del  militare  nonche'  di   ogni   altra
informazione in suo possesso,  legittimamente  acquisita  nell'ambito
dei compiti istituzionali  e  nel  rispetto  della  disciplina  sulla
protezione dei  dati  personali  con  riguardo  all'indispensabilita'
della stessa in relazione alla specifica  finalita'  di  trattamento,
comunica tempestivamente al comando  o  al  reparto  che  impiega  il
militare le eventuali indicazioni  o  controindicazioni  all'impiego.
Tale comunicazione avviene con  modalita'  idonea  ad  assicurare  la
protezione  dei  dati  personali  e  contiene  le  sole  informazioni
riguardanti l'inidoneita' indispensabili all'adozione  dei  necessari
provvedimenti ed e' redatta in modo tale da  non  riportare  elementi
riguardanti la diagnosi e ogni altro dato eccedente gli scopi di  cui
all'art.  1059,  comma  6-bis,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 90 del  2010.  In  caso  di  dubbio  sulla  persistenza
dell'idoneita' psico-fisica del militare, il responsabile dell'organo
sanitario competente della Guardia di finanza ne dispone l'invio alle
commissioni  mediche  competenti  per  l'adozione  dei  provvedimenti
conseguenti, comunicando i dati personali sulla salute nel  rispetto,
in particolare, dei principi di necessita' e minimizzazione.