Art. 5 Gestione dei dati personali sulla salute 1. I dati relativi alla diagnosi sono trattati dai soli organi sanitari competenti della Guardia di finanza, inclusa la Direzione di sanita' del Comando generale del medesimo Corpo in relazione alle competenze medico-legali e alle funzioni di coordinamento e controllo alla stessa demandate, e non sono in alcun modo trascritti nei documenti caratteristici o matricolari ovvero nel fascicolo personale del militare. Il trattamento dei medesimi dati da parte dei citati organi sanitari della Guardia di finanza e' effettuato per la finalita' di cui all'art. 1059, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. 2. Il responsabile dell'organo sanitario competente della Guardia di finanza, effettuata la valutazione sul mantenimento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, sulla base delle informazioni contenute nella certificazione medica recante la prognosi e la diagnosi della patologia del militare nonche' di ogni altra informazione in suo possesso, legittimamente acquisita nell'ambito dei compiti istituzionali e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali con riguardo all'indispensabilita' della stessa in relazione alla specifica finalita' di trattamento, comunica tempestivamente al comando o al reparto che impiega il militare le eventuali indicazioni o controindicazioni all'impiego. Tale comunicazione avviene con modalita' idonea ad assicurare la protezione dei dati personali e contiene le sole informazioni riguardanti l'inidoneita' indispensabili all'adozione dei necessari provvedimenti ed e' redatta in modo tale da non riportare elementi riguardanti la diagnosi e ogni altro dato eccedente gli scopi di cui all'art. 1059, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. In caso di dubbio sulla persistenza dell'idoneita' psico-fisica del militare, il responsabile dell'organo sanitario competente della Guardia di finanza ne dispone l'invio alle commissioni mediche competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, comunicando i dati personali sulla salute nel rispetto, in particolare, dei principi di necessita' e minimizzazione.