IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio  2021,
con la quale e' stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza
in conseguenza delle precipitazioni nevose  verificatesi  nei  giorni
dal 1° al 10 gennaio 2021 nel territorio  dei  comuni  colpiti  delle
Province di Belluno, di Treviso, di Verona e di Vicenza, con  annesso
elenco dei comuni interessati dagli eventi; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in  rassegna  per  gli
interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b)  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Veneto; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                     Nomina Commissario delegato 
                      e piano degli interventi 
 
  1.   Per   fronteggiare   l'emergenza   derivante   dagli    eventi
meteorologici di cui in premessa, il  direttore  generale  di  Veneto
Agricoltura - Agenzia veneta per il  settore  primario  dott.  Nicola
Dell'Acqua - e' nominato Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi  della  collaborazione  delle  strutture  e  degli   uffici
regionali,  provinciali,  comunali,  delle  unioni  montane  e  delle
amministrazioni centrali  e  periferiche  dello  Stato  e  di  Veneto
Agricoltura - Agenzia veneta per il settore  primario  e  degli  enti
strumentali regionali ivi  compresi  i  Consorzi  di  bonifica  e  le
societa' a  capitale  interamente  pubblico  partecipate  dagli  enti
locali  interessati,  nonche'  individuare  soggetti  attuatori   che
agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.   4,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza,  un  piano  degli  interventi
urgenti da sottoporre  all'approvazione  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile. Tale piano  contiene  gli  interventi  e  le
misure prioritari, anche realizzati con procedure di  somma  urgenza,
volti: 
    a) al soccorso e  all'assistenza  della  popolazione  interessata
dagli eventi nonche' alla rimozione delle situazioni di pericolo  per
la pubblica e privata incolumita'; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di rete strategiche nonche' a garantire la continuita'
amministrativa nel territorio interessato, anche mediante  interventi
di natura temporanea. 
  Gli interventi necessari per salvaguardare la  pubblica  e  privata
incolumita'  della  popolazione  coinvolta  potranno  essere  avviati
ancora prima dell'approvazione del piano. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascuna misura con la  relativa  durata,  con
l'indicazione dell'oggetto della criticita', il comune, la localita',
le  coordinate  geografiche,  nonche'  l'indicazione  del  CUP,   ove
previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione  a
quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2  e  sono  rendicontate  mediante  presentazione  di  documentazione
comprovante  la   spesa   sostenuta,   nonche'   attestazione   della
sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi  in  rassegna.  Su
richiesta dei soggetti attuatori  degli  interventi,  il  Commissario
delegato puo' erogare anticipazioni  volte  a  consentire  il  pronto
avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve  essere  supportata
da documentazione in originale anche in formato digitale, da allegare
al rendiconto complessivo del Commissario delegato. 
  6. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 
  7. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al
comma 6, il Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali
espropriazioni delle  aree  occorrenti  per  la  realizzazione  degli
interventi, alla redazione dello stato di consistenza e  del  verbale
di immissione del possesso dei suoli anche con la  sola  presenza  di
due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e
prescindendo da ogni altro adempimento.