Art. 2 
 
                       Prime misure economiche 
               e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 
 
  1. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione  e  delle
attivita' economiche  e  produttive  direttamente  interessate  dagli
eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art.  25,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo n.  1  del  2  gennaio  2018,  il
Commissario delegato definisce la stima  delle  risorse  a  tal  fine
necessarie, sulla  base  della  modulistica  allegata  alla  presente
ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali: 
    per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno  al
tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui  abitazione
principale, abituale e  continuativa  risulti  compromessa,  a  causa
degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite
massimo di euro 5.000,00; 
    per l'immediata ripresa delle attivita' economiche  e  produttive
sulla base di apposita relazione tecnica  contenente  la  descrizione
delle spese a  tal  fine  necessarie,  nel  limite  massimo  di  euro
20.000,00, quale limite massimo  di  contributo  assegnabile  ad  una
singola attivita' economica e produttiva. 
  2. Il Commissario delegato provvede,  altresi',  alla  ricognizione
del fabbisogno relativo agli ulteriori interventi di cui alle lettere
b) e d) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo  n.  1  del  2
gennaio 2018. 
  3. All'esito della ricognizione di cui ai commi 1  e  2,  a  valete
sulle relative risorse rese disponibili con delibera di cui  all'art.
24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del  2018,  il  Commissario
delegato provvede a riconoscere i contributi ai  beneficiari  secondo
criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative  fissati  con  propri
provvedimenti.