Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
fino al 6 aprile 2021. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 marzo 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 
 

                              ________ 
 
Avvertenza: 
 
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
il presente provvedimento, durante  lo  svolgimento  della  fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241