Art. 10 
 
                              Relazione 
 
  1. La Provincia autonoma di Trento trasmette al Dipartimento  della
protezione civile, con cadenza trimestrale, a partire dalla  data  di
approvazione del piano di cui all'art.  1,  comma  3,  una  relazione
inerente alle attivita' espletate ai sensi della  presente  ordinanza
contenente anche lo stato  di  attuazione  fisico  ed  economico  del
piano, nonche', entro trenta giorni prima della scadenza del  termine
di vigenza dello stato di emergenza, una relazione  conclusiva  sullo
stato di attuazione delle stesse.