Art. 10 Relazione 1. La Provincia autonoma di Trento trasmette al Dipartimento della protezione civile, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, una relazione inerente alle attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza contenente anche lo stato di attuazione fisico ed economico del piano, nonche', entro trenta giorni prima della scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.