Art. 3 
 
                               Deroghe 
 
  1. Per la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  la
Provincia autonoma di Trento ed i  soggetti  attuatori  dal  medesimo
individuati possono provvedere, sulla base di  apposita  motivazione,
in deroga alle seguenti disposizioni normative: 
    regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93,  94,  95,  96,
97, 98 e 99; 
    regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; 
    regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,  38,  39,  40,
41, 42 e 119; 
    decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13; 
    legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; 
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; 
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 6, 7,  9,  10,  12,  18,  28,  29,  29-ter,
29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies,
29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137,  158-bis,
179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205,  231,  da
239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209,
211, 212, 214,  215  e  216,  del  predetto  decreto  legislativo  n.
152/2006, nel rispetto della direttiva  2008/98CEE;  con  riferimento
agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del  citato
decreto  legislativo  n.  152/2006,  limitatamente  ai  termini   ivi
previsti; 
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146; 
    decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001,  n.  380,
articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24,  da
27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82; 
    leggi e disposizioni provinciali, anche di natura  organizzativa,
strettamente  connesse  alle  attivita'   previste   dalla   presente
ordinanza. 
  2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza, la Provincia autonoma di Trento ed i  soggetti  attuatori,
possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti,  delle  procedure  di
cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 in materia di contratti pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini
per la redazione della perizia  giustificativa  di  cui  al  comma  4
dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per  il
controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art.
163 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  possono  essere
derogati, di conseguenza e' derogato il termine  di  cui  al  secondo
periodo del comma 10 dell'art. 163 del decreto legislativo 18  aprile
2016, n. 50. 
  3. La Provincia autonoma di Trento ed  i  soggetti  attuatori,  nel
rispetto dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,  della
direttiva del Consiglio dei  ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la  realizzazione
degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in
deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50: 
    21, allo scopo di autorizzare le procedure di  affidamento  anche
in assenza della delibera di programmazione; 
    32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire  la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della
relativa tempistica  alle  esigenze  del  contesto  emergenziale;  la
deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), e' consentita nei limiti  di
euro 200.000,00 e quella agli articoli  76  e  98  e'  riferita  alle
tempistiche  e  modalita'  delle  comunicazioni  ivi   previste,   da
esercitare  in  misura  compatibile  con  le  esigenze  del  contesto
emergenziale; 
    35, allo scopo di consentire l'acquisizione  di  beni  e  servizi
omogenei e analoghi,  caratterizzati  da  regolarita',  da  rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale; 
    37 e 38, allo scopo di consentire di  procedere  direttamente  ed
autonomamente all'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture  di
qualsiasi importo in assenza del possesso  della  qualificazione  ivi
prevista e del ricorso alle Centrali di committenza; 
    40  e  52,  allo  scopo  di  ammettere  mezzi  di   comunicazione
differenti da quelli elettronici, ove le condizioni  determinate  dal
contesto emergenziale lo richiedono; 
    59, comma 1-bis, allo scopo  di  consentire  l'affidamento  anche
sulla base del progetto definitivo. In  tal  caso  la  redazione  del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  puo'  essere  messa  a  carico
dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo; 
    60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura
per la scelta del contraente; 
    63, comma  2,  lettera  c)  relativamente  alla  possibilita'  di
consentire  lo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza   previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di  estrema  urgenza  a  tutela
della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di  cui
alla presente ordinanza. 
  Tale deroga, se necessaria,  potra'  essere  utilizzata  anche  per
l'individuazione dei soggetti cui  affidare  la  verifica  preventiva
della progettazione di cui all'art.  26,  comma  6,  lettera  a)  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    95, relativamente alla possibilita' di adottare  il  criterio  di
aggiudicazione con il prezzo piu'  basso  anche  al  di  fuori  delle
ipotesi previste dalla norma; 
    97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta'  di
esclusione automatica fino a quando il numero delle  offerte  ammesse
e' inferiore a cinque; 
    31, allo  scopo  di  autorizzare,  ove  strettamente  necessario,
l'individuazione del RUP  tra  soggetti  idonei  estranei  agli  enti
appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri  soggetti  o  enti
pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno  in
possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli  incarichi  e
dell'incremento  delle   esigenze   di   natura   tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali; 
    24, allo scopo  di  autorizzare  l'affidamento  dell'incarico  di
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso
di assenza o insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e  dell'incremento
delle esigenze  di  natura  tecnico  -  progettuali  derivanti  dalle
esigenze emergenziali; 
    25, 26 e 27, allo  scopo  di  autorizzare  la  semplificazione  e
l'accelerazione   della   procedura   concernente   la    valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di  verifica  preventiva  della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 
    157,  allo  scopo   di   consentire   l'adozione   di   procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e connessi, secondo le modalita' ed entro i  limiti  stabiliti  dalla
presente ordinanza; 
    105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto
di  subappalto  a  far   data   dalla   richiesta   dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le
modalita' descritte all'art. 163, comma 7; 
    106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste  nei
documenti di gara iniziali  e  allo  scopo  di  derogare  ai  termini
previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC. 
  4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i  soggetti  di
cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  autocertificazioni,  rese
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai
sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, mediante la Banca dati  centralizzata  gestita  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, o  i  mezzi  di  prova  di  cui
all'art. 86 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  ovvero
tramite altre idonee modalita'  compatibili  con  la  gestione  della
situazione   emergenziale,   individuate   dai   medesimi    soggetti
responsabili delle procedure. 
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto   al   comma   3,   ai   fini
dell'acquisizione di lavori, beni e  servizi,  strettamente  connessi
alle attivita' di cui alla  presente  ordinanza  i  soggetti  di  cui
all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli  36
e 63, anche non  espletate  contestualmente,  previa  selezione,  ove
possibile e qualora  richiesto  dalla  normativa,  di  almeno  cinque
operatori economici, effettuando le verifiche circa il  possesso  dei
requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Qualora gli operatori  non
siano presenti all'interno  delle  white  list  del  Commissario  del
Governo, le sopra citate  verifiche  comprendono  anche  i  controlli
antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione  degli  interventi
di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art.  1  possono
prevedere premi di accelerazione  e  penalita'  adeguate  all'urgenza
anche in deroga a  quanto  previsto  dall'art.  113-bis  del  decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  e  lavorazioni  su  piu'  turni
giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro. 
  7. Nell'espletamento delle  procedure  di  affidamento  di  lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui  alla
presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1  possono  verificare
le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto  legislativo  18
aprile  2016,  n.  50,  richiedendo  le  necessarie  spiegazioni  per
iscritto, assegnando al concorrente un  termine  compatibile  con  la
situazione emergenziale in atto e comunque  non  inferiore  a  cinque
giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del  procedimento
di  verifica,  il  soggetto  aggiudicatario  e'  liquidato  ai  sensi
dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere,  servizi  o  forniture
eventualmente gia' realizzata.