Art. 2 
 
     Delega di funzioni in materia di rapporti con il Parlamento 
 
  1. Il Ministro e' delegato a esercitare le seguenti funzioni: 
    a) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con  i  gruppi
parlamentari, anche in riferimento alle  questioni  istituzionali  di
carattere regolamentare relative al  ruolo  e  alle  prerogative  del
Governo in Parlamento; 
    b)  rappresentare  il  Governo  nelle  sedi  competenti  per   la
programmazione  dei  lavori  parlamentari,  proponendo  le  priorita'
governative e le deroghe durante la sessione di bilancio; 
    c) fornire al Presidente del Consiglio dei ministri una  costante
e tempestiva informazione sui lavori parlamentari; 
    d) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione  alle
Camere dei disegni di legge di  iniziativa  governativa,  verificando
che il loro esame si  armonizzi  con  la  programmazione  dei  lavori
parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio dei ministri le
difficolta' riscontrate; 
    e) esercitare la facolta' del Governo di cui all'art.  72,  terzo
comma, della Costituzione  e  le  facolta'  conseguenti  nelle  forme
previste dai Regolamenti parlamentari e dall'art. 14,  comma  5,  del
Regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e  successive
modificazioni; 
    f) assicurare l'espressione unitaria della posizione del  Governo
nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di
mozioni e risoluzioni; 
    g) autorizzare la presentazione da parte dei Ministri  nel  corso
dei procedimenti di esame parlamentare di  emendamenti  del  Governo,
ferme restando le relative attribuzioni del Presidente del  Consiglio
dei ministri, dopo aver effettuato la relativa attivita'  istruttoria
con  gli  altri  Ministri  competenti,  ai  sensi  dell'art.  17  del
Regolamento interno al Consiglio dei ministri, di cui al decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e  successive
modificazioni; 
    h) assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli
emendamenti di iniziativa parlamentare; 
    i) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione delle
relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai  sensi
dell'art. 17 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni; 
    l) provvedere agli adempimenti  riguardanti  la  trasmissione  di
relazioni contenenti l'analisi dell'impatto  della  regolamentazione,
richieste dalle Commissioni parlamentari a norma dell'art.  5,  comma
2, della legge 8 marzo 1999, n. 50; 
    m)  provvedere  agli  adempimenti   riguardanti   la   tempestiva
predisposizione  da  parte  delle   amministrazioni   competenti   di
relazioni, dati e informazioni richiesti  dagli  organi  parlamentari
nel corso dei procedimenti legislativi; 
    n) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti  del
Governo competenti nelle sedi parlamentari, comprese  le  sedute  del
Comitato per la legislazione; 
    o) curare gli  adempimenti  riguardanti  gli  atti  di  sindacato
ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri o al Governo nel suo complesso  e  provvedendo
alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia  fra
i Dicasteri; 
    p) curare i rapporti  con  le  Camere  per  l'informazione  e  la
trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle  leggi,
assicurando il costante coordinamento con i Ministeri  interessati  e
con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    q) provvedere agli adempimenti riguardanti la  trasmissione  alle
Camere degli schemi di atti normativi  e  delle  proposte  di  nomina
governativa di competenza del Consiglio dei ministri,  da  sottoporre
al parere parlamentare; 
    r) curare le relazioni con i  Ministri  per  i  rapporti  con  il
Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea. 
  2. Il Ministro esercita le altre funzioni  attribuitegli  dal  capo
III del Regolamento interno del Consiglio dei  ministri,  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e
successive modificazioni. 
  3. Il Ministro, per le finalita' di cui al  presente  articolo,  si
avvale del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.