Art. 3 
 
       Delega di funzioni in materia di riforme istituzionali 
 
  1. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento,
di vigilanza, di verifica, di promozione e attuazione di  iniziative,
anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita al Presidente
del Consiglio dei ministri relativamente alle riforme  istituzionali,
anche costituzionali, e le funzioni a questo  attribuite  in  materia
elettorale. 
  2. Il Ministro  esercita  le  funzioni  di  cui  al  comma  1,  con
riguardo, in particolare: 
    a) allo studio e  al  confronto  sulle  questioni  istituzionali,
costituzionali e in  materia  elettorale,  di  natura  sostanziale  e
procedimentale, anche con riferimento alle istituzioni  territoriali,
curando  a  tal  fine  i  rapporti  con  l'associazionismo,  le  sedi
istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e territoriali,
nonche'  con  le  istituzioni  e  gli  organismi   internazionali   e
sovranazionali competenti; 
    b)  all'adozione  di  iniziative,  anche   normative,   volte   a
promuovere gli istituti di partecipazione popolare, anche  a  livello
locale,   tenendo   conto    dell'autonomia    dei    singoli    enti
costituzionalmente  riconosciuti,  nonche'   allo   sviluppo   e   al
coordinamento, in raccordo con i Ministri competenti,  dell'attivita'
di  consultazione  pubblica  su  tematiche  di  rilevante   interesse
pubblico  e  sociale,  anche  attraverso  l'utilizzo   di   strumenti
telematici. 
  3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo  il
Ministro si avvale del Dipartimento per le riforme istituzionali.