Art. 3 Delega di funzioni in materia di riforme istituzionali 1. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento, di vigilanza, di verifica, di promozione e attuazione di iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alle riforme istituzionali, anche costituzionali, e le funzioni a questo attribuite in materia elettorale. 2. Il Ministro esercita le funzioni di cui al comma 1, con riguardo, in particolare: a) allo studio e al confronto sulle questioni istituzionali, costituzionali e in materia elettorale, di natura sostanziale e procedimentale, anche con riferimento alle istituzioni territoriali, curando a tal fine i rapporti con l'associazionismo, le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e territoriali, nonche' con le istituzioni e gli organismi internazionali e sovranazionali competenti; b) all'adozione di iniziative, anche normative, volte a promuovere gli istituti di partecipazione popolare, anche a livello locale, tenendo conto dell'autonomia dei singoli enti costituzionalmente riconosciuti, nonche' allo sviluppo e al coordinamento, in raccordo con i Ministri competenti, dell'attivita' di consultazione pubblica su tematiche di rilevante interesse pubblico e sociale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici. 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le riforme istituzionali.