Art. 2 
 
                Ulteriori competenze per l'esercizio 
                       delle materie delegate 
 
  1. Nelle materie di cui al presente decreto, il Ministro assiste il
Presidente del Consiglio dei  ministri  ai  fini  dell'esercizio  del
potere di nomina relativi a enti, istituti  o  aziende  di  carattere
nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione  statale  ai   sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  2. Il Ministro rappresenta il  Governo  italiano  e  ne  attua  gli
indirizzi in tutti gli  organismi  internazionali  e  europei  aventi
competenza  nelle  materie  comunque  riconducibili  all'oggetto  del
presente decreto, anche ai fini della  formazione  e  dell'attuazione
della normativa europea e internazionale. 
  3. Nelle materie di cui al presente decreto il Ministro e' altresi'
delegato a: 
    a) provvedere a intese e concerti di competenza della  Presidenza
del Consiglio  dei  ministri,  necessari  per  le  iniziative,  anche
normative, di altre amministrazioni; 
    b) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti  per
l'attuazione  dei  progetti  nazionali  e  locali,  nonche'  tra  gli
organismi nazionali operanti nelle medesime materie; 
    c) nominare esperti, consulenti,  costituire  organi  di  studio,
commissioni e gruppi  di  lavoro,  nonche'  designare  rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  organismi  operanti
presso altre amministrazioni o istituzioni.