Art. 2
Delega di funzioni in materia di politiche giovanili
e servizio civile universale
1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di
programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative,
anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie
concernenti le politiche giovanili e il servizio civile universale.
2. In particolare, il Ministro e' delegato a:
a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad
assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni
ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, della
promozione e dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione,
dell'istruzione, della formazione, della cultura, anche mediante il
coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;
b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di
scambi internazionali giovanili;
c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di prevenzione,
contrasto e trattamento del disagio, della emarginazione, della
devianza e dello sfruttamento giovanile in ogni ambito, ivi compresi
quello economico, fiscale, del lavoro, della promozione e dello
sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione, della
formazione, della cultura;
d) esercitare le funzioni di cui all'art. 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;
e) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia
di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007,
n. 15;
f) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 556, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato dall'art.
2, comma 60, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in tema di
comunita' giovanili;
g) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, commi 72 e 73 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati
per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita'
lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attivita' innovative e
imprenditoriali;
h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
i) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 15,
comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;
l) esercitare le funzioni indicate dall'art. 1, commi 471 e 474,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Il Ministro esercita, altresi', le funzioni attribuite al
Presidente del Consiglio dei ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n.
230, 6 marzo 2001, n. 64, e, da ultimo, in materia di servizio civile
universale, dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il
Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche giovanili e il
servizio civile universale.