Art. 2 
 
        Delega di funzioni in materia di politiche giovanili 
                    e servizio civile universale 
 
  1.  Il  Ministro  e'  delegato  ad  esercitare   le   funzioni   di
programmazione, indirizzo e coordinamento  di  tutte  le  iniziative,
anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri  nelle  materie
concernenti le politiche giovanili e il servizio civile universale. 
  2. In particolare, il Ministro e' delegato a: 
    a)  promuovere  e  coordinare  le  azioni  di  Governo  volte  ad
assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni
ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, della
promozione  e  dello  sviluppo  umano  e  sociale,   dell'educazione,
dell'istruzione, della formazione, della cultura, anche  mediante  il
coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; 
    b) promuovere e coordinare le azioni di  Governo  in  materia  di
scambi internazionali giovanili; 
    c) promuovere e coordinare le funzioni in  tema  di  prevenzione,
contrasto e  trattamento  del  disagio,  della  emarginazione,  della
devianza e dello sfruttamento giovanile in ogni ambito, ivi  compresi
quello economico, fiscale,  del  lavoro,  della  promozione  e  dello
sviluppo umano e  sociale,  dell'educazione,  dell'istruzione,  della
formazione, della cultura; 
    d) esercitare le funzioni di cui all'art. 46,  comma  1,  lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  in  materia  di
coordinamento delle politiche per le giovani generazioni; 
    e) esercitare le funzioni di indirizzo e  vigilanza  dell'Agenzia
di cui all'art.  5  del  decreto-legge  27  dicembre  2006,  n.  297,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007,
n. 15; 
    f) esercitare le funzioni di cui all'art.  1,  comma  556,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo  modificato  dall'art.
2, comma 60, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  in  tema  di
comunita' giovanili; 
    g) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, commi 72 e 73  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema  di  finanziamenti  agevolati
per sopperire  alle  esigenze  derivanti  dalla  peculiare  attivita'
lavorativa svolta,  ovvero  per  sviluppare  attivita'  innovative  e
imprenditoriali; 
    h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui  all'art.  19,
comma 2, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
    i) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui  all'art.  15,
comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127; 
    l) esercitare le funzioni indicate dall'art. 1, commi 471 e  474,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  3. Il  Ministro  esercita,  altresi',  le  funzioni  attribuite  al
Presidente del Consiglio dei ministri dalle leggi 8 luglio  1998,  n.
230, 6 marzo 2001, n. 64, e, da ultimo, in materia di servizio civile
universale, dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. 
  4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo  il
Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche giovanili  e  il
servizio civile universale.