Art. 2 Delega di funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale 1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti le politiche giovanili e il servizio civile universale. 2. In particolare, il Ministro e' delegato a: a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, della promozione e dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione, della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili; c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di prevenzione, contrasto e trattamento del disagio, della emarginazione, della devianza e dello sfruttamento giovanile in ogni ambito, ivi compresi quello economico, fiscale, del lavoro, della promozione e dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione, della cultura; d) esercitare le funzioni di cui all'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni; e) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15; f) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in tema di comunita' giovanili; g) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attivita' innovative e imprenditoriali; h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; i) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127; l) esercitare le funzioni indicate dall'art. 1, commi 471 e 474, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. Il Ministro esercita, altresi', le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, 6 marzo 2001, n. 64, e, da ultimo, in materia di servizio civile universale, dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.