Art. 3 
 
        Delega di funzioni in materia di politiche antidroga 
 
  1. Al Ministro sono delegate le funzioni relative alla promozione e
all'indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare
il  diffondersi  delle  tossicodipendenze  e  delle  alcol-dipendenze
correlate, di cui al Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309  e
successive modificazioni. 
  2. Ferme restando le competenze attribuite  dalla  legge  ad  altri
Ministri, sono altresi' delegate al  Ministro  le  funzioni  relative
alla  promozione  e  all'indirizzo  delle  politiche  per  prevenire,
monitorare  e  contrastare  il  diffondersi  di  altri  fenomeni   di
dipendenza tra giovani generazioni. 
  3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente  articolo,  il
Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche antidroga.