Art. 3
Delega di funzioni in materia di politiche antidroga
1. Al Ministro sono delegate le funzioni relative alla promozione e
all'indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare
il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcol-dipendenze
correlate, di cui al Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e
successive modificazioni.
2. Ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altri
Ministri, sono altresi' delegate al Ministro le funzioni relative
alla promozione e all'indirizzo delle politiche per prevenire,
monitorare e contrastare il diffondersi di altri fenomeni di
dipendenza tra giovani generazioni.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il
Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche antidroga.