Art. 5
Ulteriori competenze per l'esercizio
delle funzioni delegate
1. Nelle materie di cui agli articoli precedenti il Ministro e',
altresi', delegato a:
a) nominare esperti e consulenti, a costituire organi di studio,
commissioni, comitati e gruppi di lavoro, nonche' designare
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in
organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o
istituzioni anche europee e internazionali;
b) provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza
del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche
normative, di altre amministrazioni;
c) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per
l'attuazione dei programmi e progetti nazionali, regionali e locali,
nonche' tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto
della delega;
2. Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro assiste
il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del
potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale e internazionale, di competenza
dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Ministro rappresenta il Governo in tutti gli organismi
internazionali e dell'Unione europea aventi competenza nelle materie
oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e
dell'attuazione della normativa europea e internazionale e
dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni
unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea, dell'OCSE e delle
altre organizzazioni internazionali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei
conti.
Roma, 15 marzo 2021
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 680