Art. 5 Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate 1. Nelle materie di cui agli articoli precedenti il Ministro e', altresi', delegato a: a) nominare esperti e consulenti, a costituire organi di studio, commissioni, comitati e gruppi di lavoro, nonche' designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni anche europee e internazionali; b) provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; c) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei programmi e progetti nazionali, regionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega; 2. Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale e internazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Il Ministro rappresenta il Governo in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione europea aventi competenza nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea, dell'OCSE e delle altre organizzazioni internazionali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 15 marzo 2021 Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 680