IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli da 1 a 45 del decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, che disciplinano l'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive - IRAP; 
  Visto l'art. 16 del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  che
individua  le  aliquote  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e che, al comma 3, riconosce alle regioni la  facolta'  di
variare l'aliquota di cui ai commi 1 e 1-bis fino ad  un  massimo  di
0,92  punti  percentuali,  con  possibilita'  di  differenziarla  per
settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi; 
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,  che
integra  la  disciplina  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive, prevedendo, al comma 1, che ciascuna  regione  a  statuto
ordinario, con propria legge, puo' ridurre le  aliquote  dell'imposta
regionale  fino  ad  azzerarle  e  disporre  deduzioni   dalla   base
imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e  degli
orientamenti giurisprudenziali della Corte di  giustizia  dell'Unione
europea e che resta in  ogni  caso  fermo  il  potere  di  variazione
dell'aliquota di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  4  dell'art.  5  del   decreto
legislativo n. 68 del 2011, il quale dispone che  restano  fermi  gli
automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione  nel  settore
sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche'  le  disposizioni
in materia di applicazione di incrementi delle aliquote  fiscali  per
le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari; 
  Visto l'art. 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
dispone,   tra   l'altro,    l'applicazione    delle    maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  in
caso di mancata adozione dei provvedimenti necessari  alla  copertura
del disavanzo di gestione nel settore sanitario; 
  Visto l'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in
materia di adozione da parte della regione  interessata  di  apposito
Piano di rientro dal deficit sanitario; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  che   disciplina,   tra   l'altro,   l'applicazione   delle
maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive durante la  vigenza  del  Piano  di  rientro  dal  deficit
sanitario; 
  Visto l'art. 2, comma 77 della legge 23 dicembre 2009, n.  191  che
disciplina le condizioni di obbligatorieta' per la  presentazione  di
un Piano di rientro dai deficit sanitari e i successivi commi 78 e 79
che  dispongono,  tra  l'altro,  oltre  l'applicazione  delle  misure
previste dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
anche  l'incremento  automatico  in  misura  fissa  di   0,15   punti
percentuali  dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive; 
  Visto l'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che
dispone, tra l'altro, che per  la  regione  sottoposta  al  Piano  di
rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per  l'intera  durata
del Piano, delle maggiorazioni dell'aliquota  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive  ove  scattate  automaticamente  ai  sensi
dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e che la
stessa regione, ove ricorrano determinate condizioni  indicate  nella
medesima norma e verificate dai competenti tavoli tecnici di cui agli
articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo  Stato  le  regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  fermo  restando  quanto   previsto
dall'art. 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, ha la possibilita', sempre nei limiti indicati
dai predetti tavoli tecnici, di  ridurre  le  suddette  maggiorazioni
ovvero di destinare il relativo gettito a finalita'  extra  sanitarie
riguardanti  lo  svolgimento  di  servizi   pubblici   essenziali   e
l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64; 
  Visto l'art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  il
quale prevede, tra l'altro, in caso di mancato  raggiungimento  degli
obiettivi del Piano di rientro accertato in sede di verifica  annuale
dai competenti tavoli tecnici, l'ulteriore incremento  automatico  in
misura fissa di 0,15  punti  percentuali  dell'aliquota  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive; 
  Visto l'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  in
materia di prosecuzione dei Piani di rientro; 
  Visto l'art. 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
prevede  la  possibilita'  per  la  Regione  Campania  di   destinare
l'aumento  dell'aliquota  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive disposto dall'art. 2, comma 86, della  legge  n.  191  del
2009 o anche il raddoppio  dell'aumento  stesso  alla  copertura  del
Piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto; 
  Visto l'art. 11, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,  il
quale prevede che per la Regione Campania, a decorrere dal  2014,  e'
disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di  cui  all'art.
2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e che  il  relativo
gettito fiscale e' finalizzato prioritariamente all'ammortamento  dei
prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del  2013
e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito  di
cui al comma 13 dello stesso art. 11, destinato al Piano  di  rientro
di cui all'art. 16, comma 5, del decreto-legge n. 83  del  2012,  per
l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti; 
  Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il comma 3-bis dell'art. 16, del decreto legislativo  n.  446
del 1997, aggiunto dall'art. 1, comma 1107 della 30 dicembre 2020, n.
178, che stabilisce che allo scopo di  semplificare  gli  adempimenti
tributari dei contribuenti e le funzioni  dei  centri  di  assistenza
fiscale nonche' degli altri intermediari, le regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo  dell'anno  a  cui
l'imposta si riferisce, inviano al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze -  Dipartimento  delle  finanze,  i  dati  rilevanti  per  la
determinazione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
individuati con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  mediante
l'inserimento degli stessi  nell'apposita  sezione  del  portale  del
federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito  informatico
di cui all'art. 1, comma 3,  del  decreto  legislativo  28  settembre
1998,  n.  360  e  che  il  mancato  inserimento  nel  suddetto  sito
informatico  dei  dati  rilevanti  ai   fini   della   determinazione
dell'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive    comporta
l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi; 
  Considerato che il sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del
decreto legislativo n.  360  del  1998,  e'  quello  individuato  dal
decreto del Capo  del  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  31  maggio  2002  nel  sito
internet www.finanze.it finalizzato,  fra  l'altro,  a  divulgare  le
informazioni in materia di tributi erariali, regionali e locali; 
  Considerata la necessita'  di  individuare  i  dati  contenuti  nei
provvedimenti di variazione dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e di stabilire le modalita' applicative per l'invio  e  la
pubblicazione degli stessi; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Sentita l'Agenzia delle entrate; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 25 marzo 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti  ai  fini
  della  determinazione  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
  produttive - IRAP. 
 
  1. A decorrere dall'anno 2021 le regioni e le Province autonome  di
Trento e di Bolzano ai fini della  pubblicazione  nel  sito  internet
www.finanze.gov.it trasmettono, entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  i
dati rilevanti per la  determinazione  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive dovuta per l'anno in  corso,  mediante  il  loro
inserimento in un'apposita applicazione denominata  «Gestione  IRAP»,
che, previa abilitazione, e' resa disponibile nell'area riservata del
portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it,
nella quale devono essere compilati i campi  dedicati  alle  aliquote
complessivamente  applicabili  per  le  singole   fattispecie,   alle
deduzioni,  alle  detrazioni,  ai  crediti  d'imposta,   alle   norme
nazionali e regionali  di  riferimento,  agli  aiuti  di  Stato,  con
separata  evidenza  di  quelli  non  subordinati  all'emanazione   di
provvedimenti di concessione previsti dall'art. 10  del  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e
forestali, 31 maggio 2017, n. 115, alle relative note  esplicative  e
agli eventuali chiarimenti applicativi. 
  2. Ai fini della pubblicazione di cui al comma 1, le regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto  di  eventuali
disposizioni statali che stabiliscono la  sospensione  dell'efficacia
delle leggi regionali o provinciali  nella  parte  in  cui  prevedono
aumenti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  3. Nel caso in cui  intervengano  successive  variazioni  dei  dati
trasmessi, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano
reinseriscono i suddetti dati  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
adozione dei relativi provvedimenti modificativi. 
  4. La Direzione legislazione tributaria e federalismo  fiscale  del
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze provvede alla pubblicazione dei dati inseriti dalle regioni e
dalle  Province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano   nel   sito
www.finanze.gov.it entro quindici giorni lavorativi  successivi  alla
data del loro inserimento.