Art. 2 
 
Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti  ai  fini
  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  -  IRAP  per  le
  regioni per le quali si applicano gli automatismi fiscali  inerenti
  al settore sanitario. 
 
  1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per  l'applicazione
degli automatismi  fiscali  inerenti  al  settore  sanitario  di  cui
all'art. 1, comma 174, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311  e/o
all'art. 2, commi 79, lettera b), e 86 della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, la regione interessata reinserisce i dati  rilevanti  per  la
determinazione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
entro trenta giorni dalla ricezione del relativo verbale di verifica.