Art. 2 Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP per le regioni per le quali si applicano gli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario. 1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'applicazione degli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e/o all'art. 2, commi 79, lettera b), e 86 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la regione interessata reinserisce i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro trenta giorni dalla ricezione del relativo verbale di verifica.