Art. 2 
 
           Supporto tecnico alle amministrazioni emananti 
 
  1. Data la delicatezza delle implicazioni  che  la  nullita'  degli
atti  sopraindicati  e'  suscettibile  di  produrre  nell'ordinamento
giuridico, l'art. 11, comma 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
ha  stabilito  che  il  Dipartimento  per  la  programmazione  e   il
coordinamento della politica economica (di seguito  DIPE),  struttura
servente del CIPE titolare del sistema  CUP,  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato  (di  seguito  RGS),  titolare  delle
principali banche dati di monitoraggio attuativo, e  il  Dipartimento
per le politiche di coesione (di seguito DPCoe),  competente  per  la
programmazione  ed  il  monitoraggio  delle  politiche  di  coesione,
concordino modalita' per fornire il necessario supporto tecnico  alle
amministrazioni ai fini dell'attuazione della norma. 
  2. Il DIPE offre supporto  tecnico  alle  amministrazioni  emananti
atti  amministrativi  che  dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti  di  investimento  pubblico  (di
seguito,     per     brevita',      «atti      amministrativi      di
finanziamento/autorizzazione») a valere prevalentemente sulle risorse
ordinarie,  finalizzato  al  controllo  dell'effettiva  esistenza   e
validita'  dei   CUP   da   inserire   nella   lista   dei   progetti
finanziati/autorizzati, allegata  all'atto  medesimo.  Puo'  fornire,
inoltre, ove richiesto,  informazioni  addizionali  per  favorire  il
controllo, da parte delle amministrazioni  emananti,  della  coerenza
dei CUP allegati. Il  DPCoe  fornisce  assistenza  nell'ambito  delle
vigenti procedure  della  programmazione  e  del  monitoraggio  delle
risorse afferenti ai Fondi SIE e  al  FSC,  anche  in  considerazione
della  logica  programmi-progetti,   gia'   pienamente   implementata
all'interno di tali programmi di spesa. La RGS, in collaborazione con
il DIPE  e  il  DPCoe,  assicura  la  riconciliazione  del  contenuto
dispositivo degli atti e dei relativi  progetti  ad  essi  associati,
identificati con  il  CUP,  con  il  complesso  della  programmazione
finanziaria e della contabilita' di Stato. 
  3. Fermi restando i principi adottati dalla presente delibera CIPE,
relativi alla definizione del perimetro  della  nullita'  degli  atti
amministrativi che dispongono assegnazioni di risorse ai progetti  di
investimento pubblico, si dispone un periodo  di  sperimentazione  di
sei mesi relativamente  agli  aspetti  regolati  dalle  linee  guida,
allegato 1 alla presente delibera CIPE, e al corrispondente  allegato
tecnico, durante il quale saranno programmate azioni di comunicazione
e  formazione  a   favore   delle   amministrazioni   emananti   atti
amministrativi  di  finanziamento/autorizzazione   di   progetti   di
investimento  pubblico  ed  in  particolare  degli  enti   locali   e
territoriali. Il piano di comunicazione e formazione sara'  elaborato
e coordinato in seno al Comitato di cui all'art. 3. Gli  oneri  delle
attivita' formative sono a carico dei beneficiari, ovvero di progetti
a valere sui  Fondi  comunitari  o  sulle  risorse  finalizzate  alle
politiche di coesione. 
  4. Nel periodo di sperimentazione, di cui  al  comma  3,  e'  fatto
salvo l'errore materiale nell'indicazione del CUP  all'interno  degli
atti    amministrativi    di    finanziamento/autorizzazione    degli
investimenti pubblici che deve essere, comunque,  corretto  entro  la
fine del medesimo periodo di sperimentazione. Ai  fini  del  presente
articolo, per errore materiale nell'indicazione del CUP,  si  intende
il codice errato per una  sola  cifra,  fermo  restando  la  corretta
sequenza delle altre cifre.