Art. 3 Iniziative e spese ammissibili 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del decreto, le agevolazioni sono finalizzate a sostenere iniziative volte alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, di societa' cooperative. Le predette agevolazioni possono essere concesse, alternativamente, a fronte: a) della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle societa' finanziarie, alle condizioni ed entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dall'art. 17 del regolamento di esenzione o, nel caso di settori esclusi dall'applicazione del predetto regolamento, ai sensi e nei limiti previsti dagli articoli 14 (investimenti connessi all'attivita' di produzione agricola primaria) o 17 (investimenti relativi alla trasformazione di prodotti agricoli e commercializzazione di prodotti agricoli) del regolamento esenzione agricoltura ovvero dal regolamento de minimis pesca; b) di esigenze di liquidita' aziendale, direttamente finalizzate all'attivita' di impresa, ai sensi e nei limiti dei regolamenti de minimis applicabili in funzione dell'attivita' d'impresa e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. 2. Le iniziative agevolabili ai sensi del precedente comma 1, lettera a), e le relative spese ammissibili sono riportate, in funzione del regime di aiuti di volta in volta applicabile, nell'allegato n. 1 al presente decreto. 3. Per le iniziative agevolabili ai sensi del precedente comma 1, lettera a), fermo restando quanto esposto al precedente comma 2, sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento agevolato alle societa' finanziarie. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Sono in ogni caso ritenute non ammissibili le spese: a) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano», le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, e quelle relative a imposte e tasse nonche' i titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500,00 euro; b) di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo; c) per beni relativi all'attivita' di rappresentanza; d) relative all'acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'attivita' di impresa di cui al programma di spesa. La valutazione sulla necessita' dell'automezzo e' condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto all'attivita' d'impresa; e) relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti; f) relative a commesse interne; g) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni. 4. I programmi di investimento di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere conclusi entro trentasei mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo art. 6, salvo sia stata richiesta e concessa una proroga ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera f) del decreto. 5. Il sostegno alle esigenze di liquidita' aziendale di cui al precedente comma 1, lettera b), puo' essere concesso: a) per esigenze connesse alla realizzazione di investimenti avviati da non piu' di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle societa' finanziarie e che devono essere completati entro trentasei mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo art. 6; in tale fattispecie, il finanziamento e' commisurato alle spese ancora da sostenere per il completamento dell'investimento e alle eventuali spese gia' sostenute e non ancora pagate alla predetta data, oppure, b) per esigenze di finanziamento del capitale circolante connesse alla fase di nascita ovvero al percorso di sviluppo e consolidamento della societa' cooperativa commisurate su un arco temporale di dodici mesi. 6. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni per le finalita' di cui al precedente comma 5, lettera a), le societa' cooperative forniscono, nell'ambito del piano di attivita' per esigenze di liquidita' di cui al successivo art. 4, dettagliate informazioni in ordine alle caratteristiche, alle finalita' e alla dimensione finanziaria del programma di investimento gia' avviato. 7. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni per le finalita' di cui al precedente comma 5, lettera b), le esigenze di capitale circolante devono essere adeguatamente giustificate dalle societa' cooperative nell'ambito del piano di attivita' per esigenze di liquidita' di cui al successivo art. 4. Le predette esigenze possono essere commisurate alle seguenti voci di spesa: a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; b) servizi e beni necessari allo svolgimento delle attivita' dell'impresa; c) godimento di beni di terzi; d) costi per il personale.