Art. 3 
 
                   Iniziative e spese ammissibili 
 
  1. Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  6  del  decreto,  le
agevolazioni sono  finalizzate  a  sostenere  iniziative  volte  alla
nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su  tutto  il  territorio
nazionale, di societa' cooperative. Le predette agevolazioni  possono
essere concesse, alternativamente, a fronte: 
    a) della realizzazione di programmi di  investimento  non  ancora
avviati alla data di presentazione della richiesta  di  finanziamento
agevolato alle societa'  finanziarie,  alle  condizioni  ed  entro  i
limiti delle intensita' massime di aiuto previste  dall'art.  17  del
regolamento  di  esenzione   o,   nel   caso   di   settori   esclusi
dall'applicazione del predetto regolamento, ai  sensi  e  nei  limiti
previsti dagli articoli 14 (investimenti  connessi  all'attivita'  di
produzione  agricola  primaria)  o  17  (investimenti  relativi  alla
trasformazione di prodotti agricoli e commercializzazione di prodotti
agricoli)  del   regolamento   esenzione   agricoltura   ovvero   dal
regolamento de minimis pesca; 
    b) di esigenze di liquidita' aziendale, direttamente  finalizzate
all'attivita' di impresa, ai sensi e nei limiti  dei  regolamenti  de
minimis applicabili in funzione dell'attivita' d'impresa e di  quanto
previsto al comma 5 del presente articolo. 
  2. Le iniziative agevolabili  ai  sensi  del  precedente  comma  1,
lettera a), e  le  relative  spese  ammissibili  sono  riportate,  in
funzione  del  regime  di  aiuti  di  volta  in  volta   applicabile,
nell'allegato n. 1 al presente decreto. 
  3. Per le iniziative agevolabili ai sensi del precedente  comma  1,
lettera a), fermo restando quanto esposto al precedente comma 2, sono
ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture  o
di    altro    documento    giustificativo,    risultino    sostenute
successivamente alla presentazione  della  domanda  di  finanziamento
agevolato alle societa' finanziarie. Per data di avvio si intende  la
data  del  primo  impegno  giuridicamente  vincolante   ad   ordinare
attrezzature o di qualsiasi altro  impegno  che  renda  irreversibile
l'investimento, a seconda di quale  condizione  si  verifichi  prima.
Sono in ogni caso ritenute non ammissibili le spese: 
    a) riferite a investimenti  di  mera  sostituzione  di  impianti,
macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in  parte,
mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano», le spese  relative
a macchinari, impianti e attrezzature  usati,  e  quelle  relative  a
imposte e tasse nonche' i  titoli  di  spesa  di  importo  imponibile
inferiore a 500,00 euro; 
    b) di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse,
scorte, materiali di consumo; 
    c) per beni relativi all'attivita' di rappresentanza; 
    d) relative all'acquisto di automezzi,  ad  eccezione  di  quelli
strettamente necessari all'attivita' di impresa di cui  al  programma
di spesa. La valutazione sulla necessita' dell'automezzo e'  condotta
anche in relazione alla coerenza economica  e  dimensionale  rispetto
all'attivita' d'impresa; 
    e) relative all'acquisto di immobili che hanno gia'  beneficiato,
nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda  di
agevolazioni, di altri aiuti, fatta eccezione per  quelli  di  natura
fiscale, salvo i  casi  di  revoca  e  recupero  totale  degli  aiuti
medesimi da parte delle autorita' competenti; 
    f) relative a commesse interne; 
    g) relative ai beni acquisiti  con  il  sistema  della  locazione
finanziaria  gia'  di  proprieta'  dell'impresa  beneficiaria   delle
agevolazioni. 
  4. I programmi di  investimento  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), devono essere conclusi entro trentasei mesi dalla data di
stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo  art.  6,
salvo sia stata richiesta e concessa una proroga ai  sensi  dell'art.
13, comma 2,  del  decreto.  Il  mancato  rispetto  di  tale  termine
determina la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 12,  comma
1, lettera f) del decreto. 
  5. Il sostegno alle esigenze di  liquidita'  aziendale  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), puo' essere concesso: 
    a) per  esigenze  connesse  alla  realizzazione  di  investimenti
avviati da non piu' di sei mesi dalla  data  di  presentazione  della
richiesta di finanziamento agevolato alle societa' finanziarie e  che
devono essere completati entro trentasei mesi dalla data  di  stipula
del contratto di finanziamento di cui al successivo art. 6;  in  tale
fattispecie, il finanziamento e' commisurato  alle  spese  ancora  da
sostenere per il completamento  dell'investimento  e  alle  eventuali
spese gia' sostenute e non ancora pagate alla predetta data, oppure, 
    b) per esigenze di finanziamento del capitale circolante connesse
alla fase di nascita ovvero al percorso di sviluppo e  consolidamento
della societa' cooperativa commisurate su un arco temporale di dodici
mesi. 
  6. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni per le finalita'  di  cui
al  precedente  comma  5,  lettera  a),   le   societa'   cooperative
forniscono, nell'ambito  del  piano  di  attivita'  per  esigenze  di
liquidita' di cui al successivo art. 4, dettagliate  informazioni  in
ordine  alle  caratteristiche,  alle  finalita'  e  alla   dimensione
finanziaria del programma di investimento gia' avviato. 
  7. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni per le finalita'  di  cui
al precedente comma 5, lettera b), le esigenze di capitale circolante
devono essere adeguatamente giustificate dalle  societa'  cooperative
nell'ambito del piano di attivita' per esigenze di liquidita' di  cui
al successivo art. 4. Le predette esigenze possono essere commisurate
alle seguenti voci di spesa: 
    a) materie prime, ivi compresi  i  beni  acquistati  soggetti  ad
ulteriori  processi  di  trasformazione,  sussidiarie,  materiali  di
consumo e merci; 
    b) servizi e beni  necessari  allo  svolgimento  delle  attivita'
dell'impresa; 
    c) godimento di beni di terzi; 
    d) costi per il personale.