Art. 3 
 
  1. Fermo restando che gli atti e provvedimenti da adottare in tutti
gli  ambiti  di  competenza  del  Ministero  sono  riservati  in  via
esclusiva alla firma del Ministro, non sono compresi nella  delega  a
trattare di cui all'art. 2: 
    a) atti e provvedimenti  che  implichino  una  determinazione  di
particolare  importanza   politica,   amministrativa   o   economica;
programmi, atti, provvedimenti amministrativi connessi alle direttive
di ordine generale; atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento
delle attribuzioni delle direzioni generali  del  Ministero,  nonche'
degli enti e degli istituti sottoposti a controllo  o  vigilanza  del
Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai
Comitati interministeriali; 
    b) decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria  e
straordinaria e di controllo  degli  enti  e  istituti  sottoposti  a
controllo o vigilanza del Ministero, nonche' nomine  e  designazioni,
previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero
in seno ad enti, societa', collegi, commissioni e comitati; 
    c) atti relativi alla costituzione di commissioni e  di  comitati
istituiti o promossi dal Ministro; 
    d) valutazione sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai
centri  di  responsabilita'  sulla  base   degli   elementi   forniti
dall'organo di valutazione e controllo  strategico  e  sui  risultati
delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo
sul conseguimento degli obiettivi operativi  fissati  dall'organo  di
direzione politica; 
    e) determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici
sono  tenuti  a  sottoporre  al  Ministro  per   le   questioni   che
presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo  generale  o  il
coordinamento  delle  attivita'  tra  le   direzioni   generali   del
Ministero; 
    f) assegnazioni finanziarie ai sensi  dell'art.  14  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    g)  rapporti  con  gli  organi  costituzionali  o  ausiliari  del
Governo, nonche' risposte agli organi di controllo sui  provvedimenti
del Ministro; 
    h) adozione degli  atti  amministrativi  generali  inerenti  alle
materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni; 
    i) conferimenti di incarichi individuali a esperti  e  nomina  di
arbitri. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo di  legittimita'  e  al  competente  Ufficio  di
controllo di regolarita' contabile e sara' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 marzo 2021 
 
                                                 Il Ministro: Bianchi 

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2021 
Ufficio   di   controllo   atti   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 745