IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139   recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  regolamento  per  la   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  18  settembre  2002
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la  progettazione,  la  costruzione  e  l'esercizio  delle  strutture
sanitarie pubbliche e private», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 19  marzo  2015  recante
«Aggiornamento della regola tecnica di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie
pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo
2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015  recante
«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'art. 15 del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139»,  e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015; 
  Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure
tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Visto il concerto del Ministero della salute acquisito con nota  n.
4397 del 16 luglio 2020; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  che  ha  reso
parere favorevole con nota n. 171/CSR dell'8 ottobre 2020; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che  prevede  una  procedura  di
informazione nel settore  delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Nuove norme tecniche di prevenzione incendi 
                     per le strutture sanitarie 
 
  1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi  per  le
strutture sanitarie di cui  all'allegato  1,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.