Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare a: 
    a. strutture sanitarie  che  erogano  prestazioni  in  regime  di
ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con
numero di posti letto maggiore di 25; 
    b. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con  numero  di  posti
letto maggiore di 25; 
    c. strutture sanitarie  che  erogano  prestazioni  di  assistenza
specialistica  in   regime   ambulatoriale,   ivi   comprese   quelle
riabilitative,  di  diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio,  di
superficie complessiva superiore a 500 m². 
  2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto ovvero  a  quelle  di  nuova  realizzazione,  in
alternativa, ove  applicabile,  alle  specifiche  norme  tecniche  di
prevenzione incendi di cui al decreto del  Ministro  dell'interno  18
settembre 2002.