Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare a:
a. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con
numero di posti letto maggiore di 25;
b. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti
letto maggiore di 25;
c. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di
superficie complessiva superiore a 500 m².
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle
attivita' di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in
alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di
prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 18
settembre 2002.