Art. 3 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il capitolo «V.11 - Strutture sanitarie», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di cui all'art. 1. 2. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, le parole «67; da 69 a 71» sono sostituite dalle seguenti: «da 67 a 71». 3. All'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, tra le lettere b) e c) e' inserita la lettera «b-bis) 68». 4. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera v), e' aggiunta la seguente lettera: «z) decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private».