Art. 3 
 
           Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 
                            3 agosto 2015 
 
  1. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche  verticali»,  e'  aggiunto  il
capitolo «V.11 - Strutture sanitarie», contenente le  norme  tecniche
di prevenzione incendi per le attivita' di cui all'art. 1. 
  2. All'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015, le parole  «67;  da  69  a  71»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da 67 a 71». 
  3. All'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, tra le lettere b) e c) e' inserita  la  lettera  «b-bis)
68». 
  4. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo la lettera v), e' aggiunta la seguente lettera: «z)
decreto  del  Ministro  dell'interno  18   settembre   2002   recante
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie
pubbliche e private».