Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno
3 agosto 2015
1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il
capitolo «V.11 - Strutture sanitarie», contenente le norme tecniche
di prevenzione incendi per le attivita' di cui all'art. 1.
2. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, le parole «67; da 69 a 71» sono sostituite dalle
seguenti: «da 67 a 71».
3. All'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, tra le lettere b) e c) e' inserita la lettera «b-bis)
68».
4. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo la lettera v), e' aggiunta la seguente lettera: «z)
decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie
pubbliche e private».