Art. 10 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede  nel  limite  di
euro 7.400.000,00 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del
30 dicembre 2020. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato. 
  3. La Regione Veneto e' autorizzata a trasferire sulla contabilita'
speciale di cui al comma 2 eventuali  ulteriori  risorse  finanziarie
finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna. 
  4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 
  5. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 marzo 2021 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                      Curcio