Art. 7 
 
   Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 
 
  1. Il Commissario delegato identifica e comunica alla regione,  per
il successivo inoltro al Dipartimento della protezione civile: 
    entro trenta giorni dall'approvazione del piano degli  interventi
di  cui  all'art.  1,  comma  3,  i  fabbisogni  economici   per   la
realizzazione delle ulteriori misure di cui alle  lettere  a)  e  b),
dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018  n.  1,
ai fini della valutazione dell'effettivo impatto di cui all'art.  24,
comma 2, del medesimo decreto  legislativo.  Tale  fabbisogno  potra'
riferirsi anche alle ricognizioni gia' avviate dalla Regione Veneto. 
    entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della presente ordinanza, i fabbisogni di cui all'art. 25,  comma  2,
lettere c), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018,
ai sensi e per gli effetti  dell'art.  28,  comma  1  del  richiamato
decreto  legislativo.  La  ricognizione  di   tali   fabbisogni   non
costituisce  riconoscimento  automatico  dei  finanziamenti  per   il
ristoro degli stessi. 
  2. Per gli interventi  di  cui  al  comma  1,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica per  ciascuna
misura il comune e la localita', la descrizione tecnica e la relativa
durata,  l'indicazione  del  CUP  -  ove   previsto   dalle   vigenti
disposizioni in materia - e delle singole stime di costo nonche'  per
gli interventi di tipo d), le coordinate geografiche. 
  3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione  e  delle
attivita' economiche  e  produttive  direttamente  interessate  dagli
eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art.  25,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo n.  1  del  2  gennaio  2018,  il
Commissario delegato definisce per ciascun  comune,  la  stima  delle
risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali: 
    per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno  al
tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui  abitazione
principale, abituale e  continuativa  risulti  compromessa,  a  causa
degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite
massimo di euro 5.000,00; 
    per l'immediata ripresa delle attivita' economiche  e  produttive
sulla base di apposita relazione tecnica  contenente  la  descrizione
delle spese a  tal  fine  necessarie,  nel  limite  massimo  di  euro
20.000,00. 
  4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a  valere  sulle
risorse che potranno essere rese disponibili con la delibera  di  cui
all'art. 24, comma 2, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  il
Commissario delegato potra' provvedere a riconoscere i contributi  ai
beneficiari  secondo  criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative
fissati con propri provvedimenti. 
  5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma  2,  lettera  e),
del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  possono  costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste. 
  6. La ricognizione dei fabbisogni per le misure di cui al  comma  3
viene  realizzata  secondo  la  modulistica  allegata  alla  presente
ordinanza, che puo' essere utilizzata anche per  la  ricognizione  ex
art. 25, comma 2, lettera e), del decreto  legislativo  n.  1  del  2
gennaio 2018.