Art. 7 Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 1. Il Commissario delegato identifica e comunica alla regione, per il successivo inoltro al Dipartimento della protezione civile: entro trenta giorni dall'approvazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, i fabbisogni economici per la realizzazione delle ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, ai fini della valutazione dell'effettivo impatto di cui all'art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale fabbisogno potra' riferirsi anche alle ricognizioni gia' avviate dalla Regione Veneto. entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, i fabbisogni di cui all'art. 25, comma 2, lettere c), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1 del richiamato decreto legislativo. La ricognizione di tali fabbisogni non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi. 2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica per ciascuna misura il comune e la localita', la descrizione tecnica e la relativa durata, l'indicazione del CUP - ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia - e delle singole stime di costo nonche' per gli interventi di tipo d), le coordinate geografiche. 3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario delegato definisce per ciascun comune, la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali: per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00; per l'immediata ripresa delle attivita' economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00. 4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle risorse che potranno essere rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il Commissario delegato potra' provvedere a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorita' e modalita' attuative fissati con propri provvedimenti. 5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste. 6. La ricognizione dei fabbisogni per le misure di cui al comma 3 viene realizzata secondo la modulistica allegata alla presente ordinanza, che puo' essere utilizzata anche per la ricognizione ex art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.