Art. 3 1. Agli spostamenti da e per l'Austria, il Regno Unito di Gran Bretagna, l'Irlanda del nord e Israele, si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come integrata dalle disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli spostamenti da e per la Regione del Tirolo il periodo di isolamento fiduciario di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021, e' pari a quattordici giorni.