Art. 3 
 
  1. Agli spostamenti da e per l'Austria,  il  Regno  Unito  di  Gran
Bretagna, l'Irlanda del nord e  Israele,  si  applica  la  disciplina
prevista  per  gli  Stati  e  i  territori  di   cui   all'elenco   C
dell'allegato  20  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 2 marzo 2021,  come  integrata  dalle  disposizioni  di  cui
all'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli spostamenti  da
e per la Regione del Tirolo il periodo di  isolamento  fiduciario  di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della salute  30
marzo 2021, e' pari a quattordici giorni.