IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, nonche' l'ulteriore delibera  del  Consiglio
dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha  previsto  la  proroga  dello
stato di emergenza fino al 30 aprile 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19  marzo
2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656  del
26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1°  aprile  2020,
n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665,
666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n.  672  del
12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020,
n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690  del  31
luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n.
693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto  2020,  n.  702  del  15
settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020,
n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24
ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del  20  novembre
2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26  novembre  2020,  n.
717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719  del  4
dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726  del  17  dicembre
2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31  dicembre  2020,  n.
735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n.  737  del  2
febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021,
n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742  del
16 febbraio 2021, n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751  del  17  marzo
2021 e la n. 752 del 19 marzo  2021  recanti:  «Ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza  relativa  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili»; 
  Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 747 del 26  febbraio  2021,  recante  «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile  in  relazione  all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo»,  con
cui si e' autorizzato il reperimento di  professionalita'  specifiche
da destinare alle strutture sanitarie della Regione Abruzzo; 
  Visto l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000; 
  Visto l'art. 2222 del codice civile; 
  Considerato  che,  in  ragione  dell'evolversi   della   criticita'
determinatasi nella Regione Abruzzo con riferimento  alla  diffusione
della pandemia da COVID-19, nonche'  dell'esito  della  procedura  di
reperimento di personale medico, infermieristico e  socio  sanitario,
avviata  in  attuazione  della  citata   ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 747  del  2021,  la  medesima
regione, con note del 30 e del 31 marzo  2021,  ha  rappresentato  la
condivisibile esigenza di prorogare gli incarichi di lavoro autonomo,
anche di collaborazione, coordinata e continuativa, del  personale  a
tal fine conferiti, in scadenza al 31  marzo  2021,  a  valere  sulle
risorse di cui all'art. 3 della medesima ordinanza; 
  Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministro della salute  e  il  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                Proroga incarichi di lavoro autonomo 
 
  1. Al fine di garantire una piu' efficace  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nella Regione  Abruzzo,  per  il  supporto
delle attivita' delle Aziende sanitarie  ed  ospedaliere,  anche  nei
reparti COVID, la Regione Abruzzo e' autorizzata a prorogare fino  al
30  aprile  2021  gli  incarichi  di  lavoro   autonomo,   anche   di
collaborazione coordinata e continuativa, in  scadenza  al  31  marzo
2021, conferiti ai sensi dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 747  del  26  febbraio  2021,
come di seguito indicati: 
    a) quattordici medici di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  a),
dell'ordinanza n. 747 del 2021, con un  onere  quantificato  in  euro
113.778,00; 
    b) dodici infermieri di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
dell'ordinanza n. 747 del 2021, con un  onere  quantificato  in  euro
56.347,20; 
    c) cinquantuno operatori socio sanitari di cui all'art. 1,  comma
1,  lettera  c),  dell'ordinanza  n.  747  del  2021,  con  un  onere
quantificato in euro 202.633,20. 
  2. Al personale incaricato  di  cui  al  comma  1,  nel  limite  di
trentacinque unita'  di  personale,  residente  fuori  dalla  Regione
Abruzzo,   e'   altresi'   riconosciuto   un   rimborso    forfetario
omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, con un  onere
quantificato in euro 35.000,00 nel limite delle disponibilita' di cui
all'art. 2, comma 1, per il vitto, l'alloggio e il viaggio  presso  i
comuni della Regione Abruzzo.