Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si
provvede, nel limite massimo complessivo di 147.379,80 euro, a valere
sulle risorse gia' rese disponibili ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
741 del 2021.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilita'
speciale n. 6213 intestata al presidente della Regione Molise -
soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
sulla base degli incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo
quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo
del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020 e
successive modifiche ed integrazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2021
Il Capo del Dipartimento: Curcio