Art. 2 
 
                      Tipologie di investimento 
 
  1. Il contributo erariale di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
puo' essere richiesto solo per  la  realizzazione  di  singole  opere
pubbliche  o  insiemi  coordinati  di   interventi   pubblici   anche
ricompresi nell'elenco delle opere  incompiute,  volti  a  ridurre  i
fenomeni di marginalizzazione, degrado  sociale  e  a  migliorare  la
qualita' del decoro  urbano  e  del  tessuto  sociale  ed  ambientale
attraverso: 
    a) manutenzione per  il  riuso  e  rifunzionalizzazione  di  aree
pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche  per  finalita'
di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive
realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di
costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; 
    b) miglioramento della qualita' del decoro urbano e  del  tessuto
sociale e ambientale, anche mediante interventi  di  ristrutturazione
edilizia di  immobili  pubblici,  con  particolare  riferimento  allo
sviluppo dei servizi sociali  e  culturali,  educativi  e  didattici,
ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive; 
    c) mobilita' sostenibile.