Art. 2 Tipologie di investimento 1. Il contributo erariale di cui al precedente art. 1, comma 1, puo' essere richiesto solo per la realizzazione di singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso: a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalita' di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; b) miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive; c) mobilita' sostenibile.