Art. 6 Istruzioni e specifiche 1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova istanza, comunque entro i termini di trasmissione fissati dall'art. 4, previo ritiro della precedente istanza che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 2021 Il direttore centrale: Colaianni