Art. 2 Patrimonio mobiliare di cui all'art. 1, comma 502-bis, legge n. 145/2018 1. Possono essere verificati, ai sensi dell'art. 1, comma 502-bis, legge n. 145/2018 e successive modificazioni, avvalendosi delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle entrate, menzionate nell'art. 3, comma 1 del presente decreto, gli importi relativi alle voci del patrimonio mobiliare di seguito indicate possedute alla data del 31 dicembre 2018: a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, alla data 31 dicembre 2018 ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno 2018. Qualora nell'anno 2018 si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre 2018, puo' essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre 2018, anche se inferiore alla consistenza media; b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre 2018; c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data del 31 dicembre 2018; d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre 2018; e) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i regolamenti della Consob, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre 2018. 2. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito concernente il patrimonio mobiliare del risparmiatore, gli importi relativi a ciascun rapporto finanziario facente parte del patrimonio mobiliare, vengono arrotondati all'unita' di euro, per eccesso, se la frazione decimale e' uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, o, invece per difetto, se inferiore a detto limite (per esempio: 99,50 euro o 99,51 euro diventano 100 euro; 99,49 euro diventa 99 euro).