Art. 2 
 
               Patrimonio mobiliare di cui all'art. 1, 
                  comma 502-bis, legge n. 145/2018 
 
  1. Possono essere verificati, ai sensi dell'art. 1, comma  502-bis,
legge n.  145/2018  e  successive  modificazioni,  avvalendosi  delle
informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle
entrate, menzionate nell'art. 3, comma 1 del  presente  decreto,  gli
importi relativi  alle  voci  del  patrimonio  mobiliare  di  seguito
indicate possedute alla data del 31 dicembre 2018: 
    a) depositi e conti correnti bancari e postali, per  i  quali  va
assunto  il  valore  del  saldo  contabile  attivo,  al  lordo  degli
interessi, alla data 31 dicembre 2018 ovvero, se superiore, il valore
della consistenza media annua riferita al medesimo anno 2018. Qualora
nell'anno 2018  si  sia  proceduto  all'acquisto  di  componenti  del
patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad  incremento  di  altre
componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore  alla
differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al
31 dicembre 2018, puo' essere assunto il valore del  saldo  contabile
attivo al 31 dicembre  2018,  anche  se  inferiore  alla  consistenza
media; 
    b) titoli di Stato ed equiparati,  obbligazioni,  certificati  di
deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per  i  quali  va
assunto il  valore  nominale  delle  consistenze  alla  data  del  31
dicembre 2018; 
    c) azioni o quote di  organismi  di  investimento  collettivo  di
risparmio (OICR) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore
risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla societa'  di  gestione
alla data del 31 dicembre 2018; 
    d)  partecipazioni  azionarie  in  societa'  italiane  ed  estere
quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto  il  valore
rilevato alla data del 31 dicembre 2018; 
    e) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o  beni  non
relativi all'impresa, affidate in gestione ad un  soggetto  abilitato
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali
va  assunto  il  valore  delle  consistenze  risultanti   dall'ultimo
rendiconto predisposto,  secondo  i  regolamenti  della  Consob,  dal
gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre 2018. 
  2.  Ai  fini  della  verifica  della  sussistenza   del   requisito
concernente il patrimonio mobiliare del  risparmiatore,  gli  importi
relativi a ciascun rapporto finanziario facente parte del  patrimonio
mobiliare, vengono arrotondati all'unita' di euro, per eccesso, se la
frazione decimale e' uguale o  superiore  a  cinquanta  centesimi  di
euro, o, invece  per  difetto,  se  inferiore  a  detto  limite  (per
esempio: 99,50 euro o 99,51  euro  diventano  100  euro;  99,49  euro
diventa 99 euro).