Art. 3 Modalita' di controllo 1. La commissione tecnica prevista dall'art. 1, comma 501, legge n. 145/2018 e successive modifiche, avvalendosi del personale della propria segreteria tecnica gestita da Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., puo' effettuare, anche successivamente alle erogazioni degli indennizzi del FIR, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma 502-bis dello stesso art. 1, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, commi sesto e undicesimo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate trasmette alla commissione tecnica del FIR, le informazioni richieste dalla segreteria tecnica del FIR, per conto della medesima commissione, attraverso forniture massive di informazioni risultanti dalle banche dati detenute dalla stessa agenzia, menzionate nel precedente comma 1, rese disponibili a titolo gratuito, esclusivamente allo scopo di verificare l'ammontare complessivo alla data del 31 dicembre 2018 del patrimonio mobiliare di proprieta' del richiedente l'indennizzo del FIR. Nel rispetto del principio di minimizzazione, nonche' di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni, l'Agenzia delle entrate fornisce il riscontro mediante risposta di tipo booleano (Ok) di conferma della dichiarazione resa dall'interessato, con riferimento alle fattispecie in cui il dato patrimoniale complessivo risulti inferiore all'importo di 100.000 euro; la trasmissione dei dati di dettaglio relativi ai rapporti finanziari del patrimonio mobiliare di cui all'art. 2 viene effettuato dalla medesima agenzia solo nei casi di superamento del previsto limite complessivo, non confermativo della dichiarazione resa dall'interessato. 3. La commissione tecnica del FIR consente al personale appositamente autorizzato, secondo i principi generali indicati dal regolamento (UE) n. 2016/679, in servizio presso la segreteria tecnica del FIR, prevista dall'art. 8, comma 5 del decreto ministeriale 10 maggio 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze e successive modificazioni, il trattamento delle informazioni trasmesse dall'Agenzia delle entrate ai sensi del precedente comma 2, esclusivamente per i fini previsti dall'art. 1. 4. Le modalita' di fornitura delle informazioni risultanti dalle predette banche dati nonche' i rapporti tra Agenzia delle entrate e la suindicata commissione tecnica del FIR sono disciplinati mediante apposito atto convenzionale, da stipularsi entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Le informazioni acquisite dalla segreteria tecnica in applicazione del presente decreto, provenienti dalle banche dati detenute dalla Agenzia delle entrate menzionate nel precedente comma 1, vengono registrate anche cronologicamente e custodite con modalita' informatiche allo scopo di documentare le determinazioni adottate dalla commissione tecnica.