Art. 3 
 
                       Modalita' di controllo 
 
  1. La commissione tecnica prevista dall'art. 1, comma 501, legge n.
145/2018 e successive  modifiche,  avvalendosi  del  personale  della
propria segreteria tecnica gestita da Consap - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a., puo' effettuare, anche  successivamente
alle erogazioni degli indennizzi del FIR, i riscontri  necessari  per
verificare  la  sussistenza  del  requisito  relativo  al  patrimonio
mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui  al  comma  502-bis
dello  stesso  art.  1,  dichiarato  nella  domanda  di   indennizzo,
avvalendosi a tale fine delle informazioni  risultanti  dalle  banche
dati detenute  dall'Agenzia  delle  entrate,  comprese  quelle  della
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art.  7,  commi  sesto  e
undicesimo del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973,  n.  605,  alimentata  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  2  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  l'Agenzia  delle  entrate  trasmette
alla commissione tecnica del FIR,  le  informazioni  richieste  dalla
segreteria tecnica del FIR, per  conto  della  medesima  commissione,
attraverso forniture massive di informazioni risultanti dalle  banche
dati detenute dalla stessa agenzia, menzionate nel  precedente  comma
1, rese disponibili a titolo gratuito, esclusivamente allo  scopo  di
verificare l'ammontare complessivo alla data del 31 dicembre 2018 del
patrimonio mobiliare di proprieta' del richiedente  l'indennizzo  del
FIR.  Nel  rispetto  del  principio  di  minimizzazione,  nonche'  di
pertinenza  e  non  eccedenza  nel  trattamento  delle  informazioni,
l'Agenzia delle entrate fornisce il riscontro  mediante  risposta  di
tipo   booleano   (Ok)   di   conferma   della   dichiarazione   resa
dall'interessato, con riferimento alle fattispecie  in  cui  il  dato
patrimoniale complessivo risulti  inferiore  all'importo  di  100.000
euro; la trasmissione dei dati  di  dettaglio  relativi  ai  rapporti
finanziari  del  patrimonio  mobiliare  di  cui  all'art.   2   viene
effettuato dalla medesima agenzia solo nei casi  di  superamento  del
previsto limite complessivo,  non  confermativo  della  dichiarazione
resa dall'interessato. 
  3.  La  commissione  tecnica  del   FIR   consente   al   personale
appositamente autorizzato, secondo i principi generali  indicati  dal
regolamento (UE)  n.  2016/679,  in  servizio  presso  la  segreteria
tecnica  del  FIR,  prevista  dall'art.  8,  comma  5   del   decreto
ministeriale 10  maggio  2019  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e successive modificazioni, il trattamento delle informazioni
trasmesse dall'Agenzia delle entrate ai sensi del precedente comma 2,
esclusivamente per i fini previsti dall'art. 1. 
  4. Le modalita' di fornitura delle  informazioni  risultanti  dalle
predette banche dati nonche' i rapporti tra Agenzia delle  entrate  e
la suindicata commissione tecnica del FIR sono disciplinati  mediante
apposito  atto  convenzionale,  da  stipularsi  entro  trenta  giorni
decorrenti dal giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  5.  Le  informazioni  acquisite   dalla   segreteria   tecnica   in
applicazione del presente  decreto,  provenienti  dalle  banche  dati
detenute dalla Agenzia delle entrate menzionate nel precedente  comma
1,  vengono  registrate  anche  cronologicamente  e   custodite   con
modalita' informatiche allo scopo di  documentare  le  determinazioni
adottate dalla commissione tecnica.