Art. 2
1. Il Ministero provvede alla riapertura della banca dati
dell'offerta formativa per consentire agli Atenei i conseguenti
adeguamenti, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, degli
ordinamenti didattici gia' approvati, esclusivamente per quanto
attiene alle attivita' formative affini o integrative, lasciando
inalterato il numero dei CFU complessivamente attribuito alle stesse.
2. All'Allegato 1, punto 2.1, del decreto ministeriale 26 luglio
2007 (prot. n. 386), sono soppresse le parole da «Art. 3, comma 4» a
«adeguata motivazione».
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2021
Il Ministro: Manfredi
Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 383