Art. 2 
 
  1.  Il  Ministero  provvede  alla  riapertura  della   banca   dati
dell'offerta formativa  per  consentire  agli  Atenei  i  conseguenti
adeguamenti,  ai  sensi  di  quanto  previsto   all'art.   1,   degli
ordinamenti  didattici  gia'  approvati,  esclusivamente  per  quanto
attiene alle attivita'  formative  affini  o  integrative,  lasciando
inalterato il numero dei CFU complessivamente attribuito alle stesse. 
  2. All'Allegato 1, punto 2.1, del decreto  ministeriale  26  luglio
2007 (prot. n. 386), sono soppresse le parole da «Art. 3, comma 4»  a
«adeguata motivazione». 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 febbraio 2021 
 
                                                Il Ministro: Manfredi 

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 383