IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  per  quanto  riguarda  le  domande  di  protezione   delle
denominazioni di  origine,  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
menzioni tradizionali  nel  settore  vitivinicolo,  la  procedura  di
opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro
dei nomi protetti, la cancellazione della  protezione  nonche'  l'uso
dei simboli, e del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  un  idoneo  sistema  di
controlli; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto dipartimentale del 6  novembre  2012,  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n. 61; 
  Viste le linee  guida  per  la  predisposizione  del  programma  di
vigilanza  emanate  dall'Ispettorato  centrale  della  tutela   della
qualita' e repressione frodi dei  prodotti  agro-alimentari,  con  la
nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei vini DOP
e IGP Colli di Luni, Cinque Terre, Colline di Levanto  e  Liguria  di
Levante, con sede legale in Sarzana  (SP),  Via  Variante  Cisa  loc.
Pallodola presso  la sede  delle  organizzazioni   professionali   di
categoria, intesa ad ottenere il riconoscimento  ai  sensi  dell'art.
41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed  il  conferimento
dell'incarico di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della  citata  legge
per le DOP «Cinque Terre», «Colli di Luni», «Colline  di  Levanto»  e
per l'IGP «Liguria di Levante»; 
  Considerato che le denominazioni «Cinque Terre», «Colli  di  Luni»,
«Colline di Levanto» e «Liguria di Levante» sono state riconosciute a
livello nazionale ai  sensi  della  legge  n.  238/2016  e  che  sono
denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato  regolamento
(UE) n. 1308; 
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio per la tutela
dei vini DOP e IGP Colli di Luni, Cinque Terre, Colline di Levanto  e
Liguria di Levante, alle prescrizioni della legge 12  dicembre  2016,
n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato che il Consorzio per la tutela dei vini DOP e IGP Colli
di Luni, Cinque Terre, Colline di Levanto e Liguria  di  Levante,  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui ai commi 1 e 4  dell'art.  41
della legge n. 238/2016 per le DOP «Cinque Terre», «Colli  di  Luni»,
«Colline di Levanto» e per l'IGP «Liguria di Levante». Tale  verifica
e'  stata  eseguita  sulla   base   delle   attestazioni   rilasciate
dall'autorita' pubblica di controllo, la Camera di commercio  Riviera
di Liguria, con le note n. 30739/U del 2 ottobre 2020  e  n.  13387/U
del 6 aprile 2021, autorizzata a svolgere  l'attivita'  di  controllo
sulle denominazioni «Cinque Terre»,  «Colli  di  Luni»,  «Colline  di
Levanto» e «Liguria di Levante»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio per la tutela dei vini DOP e  IGP  Colli  di  Luni,  Cinque
Terre, Colline di Levanto e Liguria di Levante,  ai  sensi  dell'art.
41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed  al  conferimento
dell'incarico a svolgere le funzioni di  promozione,  valorizzazione,
tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi di cui al citato art. 41, commi 1 e 4 per  le  DOP  «Cinque
Terre», «Colli di Luni», «Colline di Levanto» e per l'IGP «Liguria di
Levante»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio per la tutela dei vini DOP e  IGP  Colli  di  Luni,
Cinque  Terre,  Colline  di  Levanto  e  Liguria   di   Levante,   e'
riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12  dicembre
2016, n. 238 ed  e'  incaricato  di  svolgere  le  funzioni  previste
dall'art. 41, commi 1 e 4 per le DOP «Cinque Terre», «Colli di Luni»,
«Colline  di  Levanto»  e  per  l'IGP  «Liguria  di  Levante».   Tali
denominazioni risultano iscritte nel registro delle denominazioni  di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di
cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.