IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»  (di  seguito  «testo  unico»),  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  21973  del  30  dicembre  2020,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2021
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22  dicembre  2009  ed  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli
di Stato italiani»; 
  Visto il decreto  dirigenziale  n.  993039  dell'11  novembre  2011
(decreto  dirigenziale  specialisti),  concernente  la  selezione   e
valutazione degli specialisti in titoli di Stato; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli  di
Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio  2004,  recante
disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante
l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei  titoli
di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modifiche,  recante  il  «Codice  dei  contratti  pubblici»,  ed   in
particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che  le
disposizioni  del  codice  stesso  non  si  applicano  ai   contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2021  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti  pubblici  per  l'anno  stesso,  cosi'  come  modificato
dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  6
aprile 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, 73.079 milioni di euro; 
  Visti i propri decreti in data 14 gennaio, 10 febbraio e  11  marzo
2021, con i quali e'  stata  disposta  l'emissione  delle  prime  sei
tranche dei buoni  del  Tesoro  poliennali  0,25%  con  godimento  18
gennaio 2021 e scadenza 15 marzo 2028; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una  settima  tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali 0,25% con godimento 18 gennaio 2021 e  scadenza  15  marzo
2028; 
  Considerata l'opportunita' di affidare la  gestione  dell'emissione
dei citati buoni ad un sindacato  di  collocamento  coordinato  dagli
specialisti in titoli di Stato, in qualita' di lead manager, Barclays
Bank Ireland PLC,  BofA  Securities  Europe  S.A.,  J.P.  Morgan  AG,
Societe' Generale Inv. Banking e  UniCredit  S.p.a.  e  dai  restanti
specialisti in titoli  di  Stato  italiani  in  qualita'  di  co-lead
manager, al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito
presso  gli  investitori   e   di   contenere   i   costi   derivanti
dall'accensione del medesimo; 
  Considerato  che  l'offerta  dei   suddetti   buoni   avverra'   in
conformita' all'«Offering Circular» del 7 aprile 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «testo  unico»  nonche'  del
«decreto cornice», e' disposta l'emissione di una settima tranche  di
buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche: 
  importo: 7.000 milioni di euro; 
  decorrenza: 18 gennaio 2021; 
  scadenza: 15 marzo 2028; 
  tasso di interesse: 0,25% annuo, pagabile in due semestralita',  il
15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito; 
  data di regolamento: 14 aprile 2021; 
  dietimi di interesse trenta giorni; 
  prezzo di emissione: 99,238; 
  rimborso: alla pari; 
  commissione   di   collocamento:   0,15%   dell'importo    nominale
dell'emissione. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale di emissione  del
14 gennaio 2021. 
  Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di
rimborso del titolo («coupon stripping»). 
  La prima cedola dei buoni emessi con il presente  decreto,  essendo
pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.