IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»; Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato; Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, cosi' come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 aprile 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, 73.079 milioni di euro; Visti i propri decreti in data 14 gennaio, 10 febbraio e 11 marzo 2021, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,25% con godimento 18 gennaio 2021 e scadenza 15 marzo 2028; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche di buoni del Tesoro poliennali 0,25% con godimento 18 gennaio 2021 e scadenza 15 marzo 2028; Considerata l'opportunita' di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualita' di lead manager, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe S.A., J.P. Morgan AG, Societe' Generale Inv. Banking e UniCredit S.p.a. e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualita' di co-lead manager, al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo; Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in conformita' all'«Offering Circular» del 7 aprile 2021; Decreta: Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «testo unico» nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una settima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche: importo: 7.000 milioni di euro; decorrenza: 18 gennaio 2021; scadenza: 15 marzo 2028; tasso di interesse: 0,25% annuo, pagabile in due semestralita', il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito; data di regolamento: 14 aprile 2021; dietimi di interesse trenta giorni; prezzo di emissione: 99,238; rimborso: alla pari; commissione di collocamento: 0,15% dell'importo nominale dell'emissione. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale di emissione del 14 gennaio 2021. Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («coupon stripping»). La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.