Art. 3 
 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al  pagamento  degli
interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato  in  unica
soluzione il 15 marzo 2028, ai buoni emessi con il  presente  decreto
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile  1996,
n.  239,  e  successive  modifiche,  nonche'   quelle   del   decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche. 
  Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del richiamato  decreto  legislativo
n.  239  del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle  sottoscrizioni
dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini  dell'applicazione
dell'imposta  sostitutiva,   di   cui   all'art.   2   del   medesimo
provvedimento legislativo, alla differenza fra il  capitale  nominale
sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il  prezzo
di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito. 
  I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca centrale europea.