Art. 5 
 
  Il  giorno  14  aprile  2021  la  Banca  d'Italia   ricevera'   dai
coordinatori del sindacato di collocamento l'importo  determinato  in
base al prezzo di emissione,  di  cui  all'art.  1,  al  netto  della
commissione  di  collocamento  unitamente  al  rateo   di   interesse
calcolato al tasso dello 0,25% annuo lordo, per trenta giorni. A  tal
fine la Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le
relative partite nel servizio di  compensazione  e  liquidazione  con
valuta pari al giorno di regolamento. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. 
  Il medesimo giorno 14 aprile 2021 la Banca d'Italia  provvedera'  a
versare il suddetto importo, nonche'  l'importo  corrispondente  alla
commissione di collocamento di cui al  medesimo  art.  1,  presso  la
Sezione di Roma  della  Tesoreria  dello  Stato,  con  valuta  stesso
giorno. 
  L'importo  della  suddetta  commissione  sara'  scritturato   dalla
Sezione di Roma della Tesoreria  dello  Stato  fra  i  «pagamenti  da
regolare». 
  A fronte di tali versamenti, la Sezione  di  Roma  della  Tesoreria
dello Stato rilascera' quietanze di entrata al bilancio dello  Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' di voto parlamentare
4.1.1),  art.   3,   per   l'importo   relativo   al   netto   ricavo
dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240,  art.  3  (unita'  di   voto
parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse  lordi
dovuti. 
  L'onere  relativo  al  pagamento  della  suddetta  commissione   di
collocamento  fara'  carico  al  capitolo  2242   (unita'   di   voto
parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato  di  previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno
finanziario 2021.