IL MINISTRO 
                       DELLE INFRASTRUTTURE E 
                     DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  sentite  le
regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare  nei  mesi  di
piu' intenso movimento turistico, l'afflusso  e  la  circolazione  di
veicoli appartenenti a persone non facenti  parte  della  popolazione
stabile; 
  Vista la delibera della  Giunta  comunale  di  Lipari  (ME)  del  4
dicembre 2020, n. 66; 
  Vista la nota prot. n. 13897 del 16  febbraio  2021  con  la  quale
l'Ufficio  territoriale  del  governo  di  Messina   esprime   parere
favorevole all'emissione del decreto; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione   Siciliana
comunicato con nota della Presidenza n. 8683 del 12 marzo 2021; 
  Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento  restrittivo
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti; 
  Preso atto della situazione  epidemiologica  da  COVID-19,  che  ha
determinato l'adozione  di  misure  urgenti,  atte  a  contenerne  la
diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche; 
  Visti gli atti  emanati  dal  Governo  recanti  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e in particolare, il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamento nel
territorio   nazionale    per    il    contenimento    dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», il decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni  attuative
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19"»,  e  del
decreto-legge  23  febbraio   2021,   n.   15,   recante   «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul   territorio
nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19», e da ultimo,  il  decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,
recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica
a distanza o in quarantena»; 
  Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione
delle  persone  fisiche,  disposti   a   seguito   della   situazione
epidemiologica da COVID-19, possano essere  modificati  in  relazione
all'evoluzione delle fasi emergenziali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieti 
 
  1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole Eolie  del
Comune di Lipari, di veicoli a  motore  appartenenti  a  persone  non
stabilmente residenti nelle  isole  del  comune  stesso,  secondo  il
seguente calendario: 
    a) Lipari: dal 1° giugno al 30 settembre 2021; 
    b) Alicudi: dal 1° giugno al 31 ottobre 2021; 
    c) Filicudi: dal 1° giugno al 30 settembre 2021; 
    d) Panarea: dal 1° maggio al 31 ottobre 2021; 
    e) Stromboli: dal 1° maggio al 31 ottobre 2021; 
    f) Vulcano: dal 1° giugno al 30 settembre 2021.