Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  1. Nei periodi di cui all'art. 1, per le isole di Alicudi,  Panarea
e Stromboli, sono concesse le seguenti deroghe: 
    a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose  per  il  rifornimento
degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi
stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci; 
    b) per le sole isole di  Panarea  e  Stromboli,  ai  motocicli  e
ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni  che,
pur non essendo residenti,  risultino  iscritti  nei  ruoli  comunali
delle imposte di nettezza urbana del  Comune  di  Lipari  per  l'anno
2020, limitatamente  ad  uno  solo  dei  citati  veicoli  per  nucleo
familiare; 
    c) agli autoveicoli per il trasporto di  artisti  e  attrezzature
per  occasionali  prestazioni   di   spettacolo,   per   convegni   e
manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal Comune,  di
volta in volta, secondo le necessita'; 
    d) alle autoambulanze e ai veicoli delle Forze dell'ordine. 
  2. Nei periodi di cui all'art. 1, per le isole di Lipari e Vulcano,
sono concesse le seguenti deroghe: 
    a) agli autoveicoli,  ciclomotori  e  motocicli  appartenenti  ai
proprietari di abitazioni ubicate all'esterno  del  perimetro  urbano
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2020, limitatamente ad un
solo  veicolo  per  nucleo  familiare.   L'iscrizione   deve   essere
dimostrata  con  la  relativa  cartella  esattoriale  o   certificato
rilasciato dal Comune; 
    b) ai veicoli adibiti al trasporto di cose; 
    c) agli  autoveicoli,  ciclomotori  e  motocicli  appartenenti  a
persone che dimostrino di  essere  in  possesso  di  prenotazione  di
almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera,  extralberghiera  o
casa privata; ove tali  residenze  fossero  ubicate  all'interno  del
perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di  tali  veicoli
dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato
o pubblico (ove esistente) e la corrispondente  dichiarazione  dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo; 
    d)  ai  caravan  e  autocaravan  al  servizio  di  soggetti   che
dimostrino di avere prenotazioni per  almeno  7  (sette)  giorni  nei
campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e
li' stazionino per tutto il periodo del soggiorno; 
    e) agli autoveicoli del servizio  televisivo,  cinematografico  o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni  culturali.  Tale  permesso
verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita'; 
    f) alle autoambulanze, veicoli delle forze  dell'ordine  e  carri
funebri; 
    g) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta  ed  alla
circolazione,  dovranno  scrupolosamente  attenersi  alle   ordinanze
locali. 
  3. Nei periodi di cui all'art. 1, per  l'isola  di  Filicudi,  sono
concesse le seguenti deroghe: 
    a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di
esercizi  commerciali  con  l'obbligo  di  stazionare  negli   stalli
autorizzati per lo scarico delle merci; 
    b) agli autoveicoli del servizio  televisivo,  cinematografico  o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni  culturali.  Tale  permesso
verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita'; 
    c) agli autoveicoli appartenenti  a  persone  che  dimostrino  di
essere in possesso di prenotazione di  almeno  7  (sette)  giorni  in
struttura alberghiera, extralberghiera o casa  privata  che  dovranno
dimostrare di avere  la  possibilita'  di  un  parcheggio  privato  o
pubblico (ove esistente) e  la  corrispondente  dichiarazione  dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo; 
    d) alle autoambulanze e ai veicoli delle Forze dell'ordine. 
  4. Sulle isole anzidette possono affluire i veicoli che trasportano
persone con disabilita', purche'  muniti  dell'apposito  contrassegno
previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992,  n.  495  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
rilasciato da una competente autorita' italiana o estera.