Art. 2 Deroghe 1. Nei periodi di cui all'art. 1, per le isole di Alicudi, Panarea e Stromboli, sono concesse le seguenti deroghe: a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci; b) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno 2020, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare; c) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita'; d) alle autoambulanze e ai veicoli delle Forze dell'ordine. 2. Nei periodi di cui all'art. 1, per le isole di Lipari e Vulcano, sono concesse le seguenti deroghe: a) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2020, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal Comune; b) ai veicoli adibiti al trasporto di cose; c) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo; d) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 (sette) giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li' stazionino per tutto il periodo del soggiorno; e) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita'; f) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri; g) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali. 3. Nei periodi di cui all'art. 1, per l'isola di Filicudi, sono concesse le seguenti deroghe: a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci; b) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita'; c) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo; d) alle autoambulanze e ai veicoli delle Forze dell'ordine. 4. Sulle isole anzidette possono affluire i veicoli che trasportano persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera.