Art. 4 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque violi i divieti al presente decreto e'  punito  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro
1.731 cosi' come  previsto  dal  comma  2  dell'art.  8  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.