Art. 3 
 
               Prime misure economiche e ricognizione 
                      dei fabbisogni ulteriori 
 
  1.  Il  Commissario   delegato   identifica   entro trenta   giorni
dall'approvazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma
3, le ulteriori misure di cui alle lettere a)  e  b),  dell'art.  25,
comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1,  necessari  per
il superamento dell'emergenza, nonche' gli interventi piu' urgenti di
cui al comma 2, lettere c), d) del medesimo art.  25,  trasmettendole
alla regione ed al Dipartimento  della  protezione  civile,  ai  fini
della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi  calamitosi  di
cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.  24,  comma  2,
del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  2. Per gli interventi  di  cui  al  comma  1,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica per  ciascuna
misura il comune, la localita', la descrizione tecnica e la  relativa
durata nonche' l'indicazione delle singole stime di costo e, per  gli
interventi di cui alla lettera  d)  del  comma  2  dell'art.  25  del
decreto legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  anche  le  coordinate
geografiche. 
  3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione  e  delle
attivita' economiche  e  produttive  direttamente  interessate  dagli
eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art.  25,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo  n. 1  del  2  gennaio  2018,  il
Commissario delegato definisce la stima  delle  risorse  a  tal  fine
necessarie, sulla  base  della  modulistica  allegata  alla  presente
ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali: 
    per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno  al
tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui  abitazione
principale, abituale e  continuativa  risulti  compromessa,  a  causa
degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite
massimo di euro 5.000,00; 
    per l'immediata ripresa delle attivita' economiche  e  produttive
sulla base di apposita relazione tecnica  contenente  la  descrizione
delle spese a  tal  fine  necessarie,  nel  limite  massimo  di  euro
20.000,00, quale limite massimo  di  contributo  assegnabile  ad  una
singola attivita' economica e produttiva. 
  4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a  valere  sulle
relative risorse eventualmente rese disponibili con delibera  di  cui
all'art. 24, comma 2, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  il
Commissario  delegato  provvede  a  riconoscere   i   contributi   ai
beneficiari  secondo  criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative
fissati con propri provvedimenti. 
  5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma  2,  lettera  e),
del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  possono  costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste. 
  6. La modulistica di cui al comma 3 puo'  essere  utilizzata  anche
per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25,  comma
2, lettera e), del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  che
viene  inviata  alla  Regione Lombardia  e  al   Dipartimento   della
protezione civile entro novanta giorni dalla  data  di  pubblicazione
della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti di  un'eventuale
delibera del Consiglio dei ministri di cui all'art. 28, comma  1  del
richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  7. Le ricognizioni  dei  danni  poste  in  essere  dal  Commissario
delegato, ai sensi del  comma  3  e  del  comma  6,  non  costituisce
riconoscimento automatico dei finanziamenti  ai  richiedenti  per  il
ristoro degli stessi.