Art. 4 
 
                               Deroghe 
 
  1. Per la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  il
Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal  medesimo
individuati possono provvedere, sulla base di  apposita  motivazione,
in deroga alle seguenti disposizioni normative: 
    regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; 
    regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 8; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42
e 119; 
    legge  7  agosto  1990,  n.  241  e   successive   modifiche   ed
integrazioni articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20; 
    regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,  art.  34  ed  art.  36  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; 
    art. 191, comma 3, del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
267, allo scopo di permettere ai comuni di andare in  deroga  per  le
somme urgenze ai tempi stringenti relativi alla copertura di spesa di
fine anno; 
    leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse  alle
attivita' previste dalla presente ordinanza. 
  2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  possono
avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di  cui  agli
articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Con riferimento alle procedure di somma urgenza,  i  termini  per  la
redazione della perizia giustificativa di cui al  comma  4  dell'art.
163 e per il controllo dei requisiti  di  partecipazione  di  cui  al
comma 7 dell'art. 163 possono  essere  derogati.  Di  conseguenza  e'
derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10  dell'art.
163; 
  3. Il Commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione  degli  interventi
di cui alla  presente  ordinanza,  possono  procedere  in  deroga  ai
seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
    21, allo scopo di autorizzare le procedure di  affidamento  anche
in assenza della delibera di programmazione; 
    32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire  la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della
relativa tempistica  alle  esigenze  del  contesto  emergenziale;  la
deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), e' consentita nei limiti  di
euro 200.000,00 e quella agli articoli  76  e  98  e'  riferita  alle
tempistiche  e  modalita'  delle  comunicazioni  ivi   previste,   da
esercitare  in  misura  compatibile  con  le  esigenze  del  contesto
emergenziale; 
    35, allo scopo di consentire l'acquisizione  di  beni  e  servizi
omogenei e analoghi,  caratterizzati  da  regolarita',  da  rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale; 
    37 e 38, allo scopo di consentire di  procedere  direttamente  ed
autonomamente all'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture  di
qualsiasi importo in assenza del possesso  della  qualificazione  ivi
prevista e del ricorso alle Centrali di committenza; 
    40  e  52,  allo  scopo  di  ammettere  mezzi  di   comunicazione
differenti da quelli elettronici, ove le condizioni  determinate  dal
contesto emergenziale lo richiedono; 
    59, comma 1-bis, allo scopo  di  consentire  l'affidamento  anche
sulla base del progetto definitivo. In  tal  caso  la  redazione  del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  puo'  essere  messa  a  carico
dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo; 
    60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura
per la scelta del contraente; 
    63, comma,  2  lettera  c)  relativamente  alla  possibilita'  di
consentire  lo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza   previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di  estrema  urgenza  a  tutela
della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di  cui
alla presente ordinanza. Tale deroga, se  necessaria,  potra'  essere
utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti  cui  affidare  la
verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma  6,
lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    77, allo scopo di consentire la scelta  dei  commissari  di  gara
anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'ANAC; 
    95, relativamente alla possibilita' di adottare  il  criterio  di
aggiudicazione con il prezzo piu'  basso  anche  al  di  fuori  delle
ipotesi previste dalla norma; 
    97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta'  di
esclusione automatica fino a quando il numero delle  offerte  ammesse
non e' inferiore a cinque; 
    31, allo  scopo  di  autorizzare,  ove  strettamente  necessario,
l'individuazione del RUP  tra  soggetti  idonei  estranei  agli  enti
appaltanti, anche dipendenti  di  ruolo  di  altri  soggetti  o  enti
pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno  in
possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli  incarichi  e
dell'incremento  delle   esigenze   di   natura   tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali; 
    24, allo scopo  di  autorizzare  l'affidamento  dell'incarico  di
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso
di assenza o insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e  dell'incremento
delle esigenze  di  natura  tecnico  -  progettuali  derivanti  dalle
esigenze emergenziali; 
    25, 26 e 27, allo  scopo  di  autorizzare  la  semplificazione  e
l'accelerazione   della   procedura   concernente   la    valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di  verifica  preventiva  della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 
    157,  allo  scopo   di   consentire   l'adozione   di   procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e connessi, secondo le modalita' ed entro i  limiti  stabiliti  dalla
presente ordinanza; 
    105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto
di  subappalto  a  far   data   dalla   richiesta   dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le
modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.
50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della  terna  dei
subappaltatori di cui al comma 6; 
    106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste  nei
documenti di gara iniziali  e  allo  scopo  di  derogare  ai  termini
previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC. 
  4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il  Commissario
delegato e gli  eventuali  soggetti  attuatori  accettano,  anche  in
deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  circa  il  possesso  dei
requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che
i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma  7,  del
decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati  centralizzata
gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi
di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite  altre  idonee  modalita'
compatibili  con   la   gestione   della   situazione   emergenziale,
individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure. 
  5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, per la  realizzazione
degli interventi e  ai  fini  dell'acquisizione  di  lavori,  beni  e
servizi, strettamente connessi alle attivita' di cui alla presente il
Commissario delegato e gli eventuali soggetti  attuatori  provvedono,
mediante le procedure di cui all'art. 36 e 63,  anche  non  espletate
contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora  richiesto
dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le
verifiche circa il  possesso  dei  requisiti,  secondo  le  modalita'
descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.  50/2016.
Ove esistenti, tali  operatori  sono  selezionati  all'interno  delle
white list delle prefetture.Qualora tali operatori non siano presenti
all'interno delle  white  list  delle  prefetture,  le  sopra  citate
verifiche comprendono anche i controlli antimafia di cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione  degli  interventi
di  cui  alla  presente  ordinanza  il  Commissario  delegato  e  gli
eventuali soggetti attuatori possono prevedere premi di accelerazione
e penalita' adeguate all'urgenza anche in deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su
piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti  in  materia
di lavoro. 
  7. Nell'espletamento delle  procedure  di  affidamento  di  lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui  alla
presente ordinanza, il Commissario delegato e gli eventuali  soggetti
attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97
del decreto legislativo n. 50 del  2016,  richiedendo  le  necessarie
spiegazioni  per  iscritto,  assegnando  al  concorrente  un  termine
compatibile con la situazione emergenziale in  atto  e  comunque  non
inferiore  a cinque  giorni.  Qualora   l'offerta   risulti   anomala
all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario e'
liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per  la  parte  di  opere,
servizi o forniture eventualmente gia' realizzata.