IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e in particolare il titolo V, capo II; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita', e in particolare il titolo II; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita', e in particolare l'art. 7; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, concernente «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Visto l'art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, recante «Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015, e in particolare l'art. 10; Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del sopracitato decreto legislativo n. 74 del 2018, l'AGEA, nell'esercizio delle funzioni di organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, svolge, avvalendosi del SIAN, tra gli altri, i seguenti compiti a carattere nazionale: a) gestione, quale autorita' competente, del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ivi compreso il sistema informativo geografico (GIS); b) gestione del fascicolo aziendale di cui all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, costituito dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali attualmente detenuti da tutti gli organismi pagatori; c) implementazione e gestione dell'anagrafe delle aziende agricole di cui alle vigenti disposizioni; d) gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; e) gestione del Registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Considerato che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del sopracitato decreto-legge 76 del 2020 e' istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformita' all'art. 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attivita' di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche; Considerato, altresi', che, il medesimo art. 43, comma 1, del decreto-legge 76 del 2020, stabilisce che i fascicoli aziendali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, devono essere confermati o aggiornati annualmente in modalita' grafica e geo-spaziale, per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute, e che la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, e' verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola; Considerato che le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici; Considerato che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del sopracitato decreto-legge 76 del 2020, devono essere adottati i necessari provvedimenti attuativi; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 febbraio 2021; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Tutti gli adempimenti, le attivita' amministrative e le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche in materia di gestione e di controllo, previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola, anche ai fini dell'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, si conformano alle disposizioni del presente decreto.