IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e in
particolare il titolo V, capo II; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita', e in particolare il titolo II; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione, del 17 luglio 2014, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione  e  di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la  condizionalita',  e  in
particolare l'art. 7; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  di  propria
competenza, provvede  con  decreto  all'applicazione  nel  territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e   attivita',   integrita'
aziendale e semplificazione amministrativa in  agricoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g),  l),  ee),  della  legge  7
marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il  decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.  74,  recante
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA e  per  il  riordino  del  sistema  dei  controlli  nel  settore
agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28  luglio
2016, n. 154»; 
  Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019,  n.  116,  concernente
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  21
maggio 2018, n. 74,  recante  riorganizzazione  dell'Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino  del  sistema  dei
controlli nel settore agroalimentare,  in  attuazione  dell'art.  15,
della legge 28 luglio 2016, n. 154»; 
  Visto l'art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, recante «Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione
digitali», convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  settembre
2020, n. 120; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1999,
n. 503, «Regolamento recante  norme  per  l'istituzione  della  Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'art.  7,
comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme  per  la  tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 gennaio 2015, recante  «Semplificazione  della  gestione
della PAC  2014-2020»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale n. 59 del 12  marzo  2015,  e  in
particolare l'art. 10; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 3,  comma  5,  del  sopracitato
decreto legislativo n. 74  del  2018,  l'AGEA,  nell'esercizio  delle
funzioni di organismo di coordinamento di cui all'art.  7,  paragrafo
4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, svolge, avvalendosi  del  SIAN,
tra gli altri, i seguenti compiti a carattere nazionale: a) gestione,
quale autorita' competente,  del  sistema  integrato  di  gestione  e
controllo (SIGC)  ivi  compreso  il  sistema  informativo  geografico
(GIS); b) gestione del fascicolo aziendale di  cui  all'art.  13  del
decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.   99,   costituito   dalle
informazioni contenute nei fascicoli aziendali  attualmente  detenuti
da tutti  gli  organismi  pagatori;  c)  implementazione  e  gestione
dell'anagrafe  delle   aziende   agricole   di   cui   alle   vigenti
disposizioni; d) gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto
di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013; e) gestione del  Registro  nazionale
dei debiti di cui all'art. 8-ter del decreto-legge 10 febbraio  2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.
33; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 43, comma  1,  del  sopracitato
decreto-legge 76 del 2020 e' istituito  un  nuovo  sistema  unico  di
identificazione delle parcelle agricole in conformita' all'art. 5 del
regolamento delegato (UE)  n.  640/2014  della  Commissione,  dell'11
marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che
supportano l'utilizzo di applicazioni  grafiche  e  geo-spaziali  per
agevolare gli  adempimenti  previsti  in  capo  ai  produttori  dalla
normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola  e  per
l'esecuzione delle attivita' di gestione e di controllo di competenza
delle amministrazioni pubbliche; 
  Considerato, altresi', che, il  medesimo  art.  43,  comma  1,  del
decreto-legge 76 del 2020, stabilisce che i  fascicoli  aziendali  di
cui all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
dicembre  1999,  n.  503,  devono  essere  confermati  o   aggiornati
annualmente in  modalita'  grafica  e  geo-spaziale,  per  consentire
l'attivazione  dei  procedimenti  amministrativi  che  utilizzano  le
informazioni ivi contenute, e che la superficie aziendale, dichiarata
attraverso l'utilizzo di strumenti grafici  e  geo-spaziali  ai  fini
della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli  aziendali,  e'
verificata sulla base del sistema di identificazione  della  parcella
agricola; 
  Considerato che le particelle catastali individuate dai  titoli  di
conduzione,  contenuti  nel  fascicolo  aziendale,   possono   essere
utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 43, comma  2,  del  sopracitato
decreto-legge  76  del  2020,  devono  essere  adottati  i  necessari
provvedimenti attuativi; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 9 febbraio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Tutti  gli  adempimenti,  le  attivita'  amministrative  e   le
attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche in materia di
gestione e di controllo, previste dalla normativa dell'Unione europea
e nazionale in materia agricola, anche ai fini dell'erogazione  delle
risorse pubbliche in agricoltura, si conformano alle disposizioni del
presente decreto.