Art. 2 
 
         Sistema di identificazione delle parcelle agricole 
 
  1. Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA)  e'
un registro, unico per l'intero territorio  nazionale,  di  tutte  le
superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformita' alle norme
dell'Unione europea  e  nazionali.  Esso  si  basa  sull'archivio  di
ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree o  satellitari  del
territorio  che  consente  di  acquisire   i   dati   qualitativi   e
quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati  su  un
sistema di informazione geografica territoriale (GIS). 
  2. Il SIPA consente di  geolocalizzare,  visualizzare  e  integrare
spazialmente i dati costitutivi del Sistema integrato di  gestione  e
controllo  (SIGC)  a  livello  di  parcella   agricola   nonche'   di
determinarne l'uso del suolo e le superfici massime  ammissibili  nel
quadro dei diversi regimi di aiuto dell'Unione. 
  3. AGEA Coordinamento, per le funzioni  ad  essa  attribuite  dalla
legge, realizza ed aggiorna il SIPA,  tenendo  conto  dell'evoluzione
tecnologica  dei  sistemi  digitali  che  supportano  l'utilizzo   di
applicazioni grafiche e geo-spaziali. 
  4. Il SIPA e' aggiornato mediante tecniche di interpretazione delle
ortofoto e delle immagini satellitari nonche' in base  all'esito  dei
procedimenti amministrativi autorizzativi e dei controlli  svolti  in
loco, ivi compresi quelli per l'ammissibilita' delle domande d'aiuto.
L'aggiornamento dell'intera superficie agricola  nazionale,  mediante
tecniche di fotointerpretazione  su  ortofoto  ad  alta  risoluzione,
avviene con cadenza almeno triennale. 
  5.   Le   amministrazioni   di   cui   al   comma   6    concorrono
all'aggiornamento del SIPA secondo le regole e le modalita' stabilite
da AGEA coordinamento di concerto con  il  sistema  delle  regioni  e
province autonome e gli  organismi  pagatori,  li'  dove  costituiti,
nell'ambito del Comitato  tecnico  di  cui  all'art.  9  del  decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74. 
  6. Il SIPA e' messo a disposizione degli organismi pagatori,  delle
regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonche'  delle
altre amministrazioni pubbliche  per  i  procedimenti  di  rispettiva
competenza.