Art. 2 Sistema di identificazione delle parcelle agricole 1. Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e' un registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformita' alle norme dell'Unione europea e nazionali. Esso si basa sull'archivio di ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS). 2. Il SIPA consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare spazialmente i dati costitutivi del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) a livello di parcella agricola nonche' di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell'Unione. 3. AGEA Coordinamento, per le funzioni ad essa attribuite dalla legge, realizza ed aggiorna il SIPA, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica dei sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali. 4. Il SIPA e' aggiornato mediante tecniche di interpretazione delle ortofoto e delle immagini satellitari nonche' in base all'esito dei procedimenti amministrativi autorizzativi e dei controlli svolti in loco, ivi compresi quelli per l'ammissibilita' delle domande d'aiuto. L'aggiornamento dell'intera superficie agricola nazionale, mediante tecniche di fotointerpretazione su ortofoto ad alta risoluzione, avviene con cadenza almeno triennale. 5. Le amministrazioni di cui al comma 6 concorrono all'aggiornamento del SIPA secondo le regole e le modalita' stabilite da AGEA coordinamento di concerto con il sistema delle regioni e province autonome e gli organismi pagatori, li' dove costituiti, nell'ambito del Comitato tecnico di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74. 6. Il SIPA e' messo a disposizione degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' delle altre amministrazioni pubbliche per i procedimenti di rispettiva competenza.