Art. 3 Parcella di riferimento 1. L'unita' elementare del SIPA e' la parcella di riferimento, univocamente identificata e costituita da una superficie agricola, come definita ai sensi della normativa dell'Unione europea, geometricamente delimitata, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalita' oggettive. 2. La parcella di riferimento deve essere misurabile e, in linea di principio, stabile nel tempo e deve consentire la localizzazione univoca ed inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente dall'agricoltore. 3. La parcella di riferimento concorre alla determinazione della superficie massima ammissibile per ciascun regime di sostegno regionale, nazionale e dell'Unione, nonche' per ogni dichiarazione, comunicazione ed ogni altro procedimento amministrativo basato sulle superfici. 4. La parcella di riferimento trova applicazione anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli, in particolare per la corretta collocazione e identificazione territoriale delle superfici.