Art. 4 Anagrafe delle aziende e fascicolo aziendale 1. L'anagrafe delle aziende e' costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali dei soggetti pubblici e privati, esercenti attivita' in ambito agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono, a qualsiasi titolo, rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati «aziende», identificate dal codice fiscale che costituisce il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA). 2. Il fascicolo aziendale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non puo' piu' essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma. 3. Tutte le aziende che detengono superfici agricole sono tenute a dichiarare la propria consistenza aziendale e il piano colturale annuale di cui all'art. 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015 in modalita' grafica. 4. Le informazioni desunte dalla dichiarazione grafica sono incrociate con le informazioni del SIPA ai fini dello svolgimento dei controlli amministrativi, nonche' utilizzate ai fini dell'aggiornamento del sistema. 5. Le informazioni detenute dalle aziende relative al registro dei trattamenti e delle fertilizzazioni nell'ambito del Quaderno di Campagna di cui all'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015 costituiscono elemento obbligatorio del fascicolo con le modalita' e nei termini stabiliti nell'ambito del Comitato tecnico di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.