Art. 4 
 
            Anagrafe delle aziende e fascicolo aziendale 
 
  1.  L'anagrafe  delle  aziende  e'  costituita   dall'insieme   dei
fascicoli  aziendali  dei  soggetti  pubblici  e  privati,  esercenti
attivita' in  ambito  agricolo,  agroalimentare,  forestale  e  della
pesca,  che  intrattengono,  a  qualsiasi  titolo,  rapporti  con  la
pubblica amministrazione centrale o  locale,  di  seguito  denominati
«aziende», identificate dal codice fiscale che costituisce il  codice
unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA). 
  2. Il fascicolo aziendale di cui all'art. 3, comma 2,  del  decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del  12
gennaio  2015,  deve  essere  confermato  o  aggiornato  con  le  sue
componenti obbligatorie almeno una volta nel corso  di  ciascun  anno
solare.  Il  mancato  rispetto  dell'adempimento  determina  che   il
fascicolo aziendale non puo' piu' essere  utilizzato  nell'ambito  di
alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo  aggiornamento  o
conferma. 
  3. Tutte le aziende che detengono superfici agricole sono tenute  a
dichiarare la propria consistenza  aziendale  e  il  piano  colturale
annuale di cui all'art. 9 del decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015 in modalita' grafica. 
  4.  Le  informazioni  desunte  dalla  dichiarazione  grafica   sono
incrociate con le informazioni del SIPA ai fini dello svolgimento dei
controlli    amministrativi,    nonche'    utilizzate     ai     fini
dell'aggiornamento del sistema. 
  5. Le informazioni detenute dalle aziende relative al registro  dei
trattamenti e  delle  fertilizzazioni  nell'ambito  del  Quaderno  di
Campagna di cui all'art. 10 del decreto del Ministro delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  12  gennaio  2015   costituiscono
elemento obbligatorio del fascicolo con le modalita'  e  nei  termini
stabiliti nell'ambito del Comitato tecnico  di  cui  all'art.  9  del
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.