Art. 6 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Per le domande presentate ai sensi dell'art. 72 del  regolamento
(UE)  n.  1306/2013  prima  dell'annualita'  2020  si  applicano   le
previgenti  modalita'  di  determinazione  della  superficie  massima
ammissibile. 
  2. In deroga a quanto stabilito all'art. 4, comma 3, le aziende che
non presentano domande ai sensi dell'art. 72 del regolamento (UE)  n.
1306/2013 possono costituire o aggiornare  il  proprio  fascicolo  in
modalita' alfanumerica fino al 31 dicembre 2021. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° marzo 2021 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 178