Art. 6 Disposizioni finali e transitorie 1. Per le domande presentate ai sensi dell'art. 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 prima dell'annualita' 2020 si applicano le previgenti modalita' di determinazione della superficie massima ammissibile. 2. In deroga a quanto stabilito all'art. 4, comma 3, le aziende che non presentano domande ai sensi dell'art. 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono costituire o aggiornare il proprio fascicolo in modalita' alfanumerica fino al 31 dicembre 2021. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° marzo 2021 Il Ministro: Patuanelli Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 178