Art. 2 
 
              Modalita' di sorteggio per l'espletamento 
                       della prima prova orale 
 
  1. La Commissione centrale, entro il termine di 5 giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto, procede ad  abbinare  mediante
sorteggio le Corti di  appello,  assegnando  ogni  Corte  che  dovra'
esaminare i candidati a quelle della sede della prova di esame di cui
all'art. 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Entro  lo
stesso   termine   la   Commissione   centrale    comunica    l'esito
dell'abbinamento alle Corti d'appello. 
  2. Il sorteggio e il conseguente abbinamento tra le sedi  avvengono
all'interno delle seguenti  fasce,  contenenti  sedi  con  un  numero
tendenzialmente omogeneo di candidati: 
    Fascia A (Corti di appello di  Roma,  Napoli  e  Milano):  n.  35
sottocommissioni; 
    Fascia B  (Corti  di  appello  di  Bologna,  Catania,  Catanzaro,
Palermo, Venezia): n. 12 sottocommissioni; 
    Fascia C (Corti di appello di Bari, Torino, Salerno  e  Firenze):
n. 9 sottocommissioni; 
    Fascia D (Corti di appello di  Lecce,  Brescia,  Genova,  Ancona,
Cagliari, L'Aquila, Messina, Reggio Calabria): n. 5 sottocommissioni; 
    Fascia E (Corti di appello di Caltanissetta, Campobasso, Perugia,
Potenza, Trento e Trieste): n. 3 sottocommissioni. 
  3. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1,  sulla
base dell'elenco dei candidati ammessi all'esame,  trasmesso  a  cura
delle varie Corti di appello  abbinate,  il  Presidente  di  ciascuna
Corte di appello che esaminera'  i  candidati  procede  al  sorteggio
delle sottocommissioni dinnanzi  alle  quali  ogni  candidato  dovra'
sostenere  la  prima  prova  orale,  estraendo  a  sorte  la  lettera
dell'alfabeto che determinera' l'ordine di svolgimento  della  prova,
mediante l'applicativo gestionale fornito  dalla  Direzione  generale
dei sistemi informativi automatizzati. 
  4. Completate  le  operazioni  di  sorteggio,  le  sottocommissioni
procedono con la  predisposizione  dei  calendari  di  esame,  previo
concerto  con  la  Corte  di  appello  assegnata  per  verificare  la
disponibilita' dei locali per svolgere le singole prove. 
  5. Al termine della fase di sorteggio e della  predisposizione  dei
calendari verra' inserito nell'area personale di  ogni  candidato  di
cui all'art. 4 del decreto del Ministro della giustizia 14  settembre
2020 il dato relativo al luogo, alla data e  all'ora  di  svolgimento
della prova di esame, almeno 20 giorni prima della data stabilita. Il
relativo inserimento vale a tutti gli effetti come comunicazione  nei
confronti  del  candidato  ai  sensi  dell'art.  4,  comma   5,   del
decreto-legge n. 31/2021. 
  6. La commissione operante presso la sezione distaccata di  Bolzano
della Corte di appello di Trento, composta nel rispetto del principio
del bilinguismo  previsto  secondo  il  disposto  speciale  contenuto
nell'art. 36-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
luglio 1988, n. 574, resta esclusa dalla procedura di abbinamento  ed
esaminera' i  candidati  che  hanno  effettuato  il  tirocinio  nella
circoscrizione di Bolzano.