Art. 3 Pubblicita' delle sedute di esame 1. La pubblicita' delle sedute di esame che si svolgono con modalita' di collegamento da remoto ai sensi dell'art. 4, comma 2, decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 e' garantita dalla possibilita' di collegamento in contemporanea per l'intera durata della stessa da parte di tutti i candidati e da parte dei soggetti terzi che ne facciano richiesta all'Amministrazione nel limite di 40 partecipanti. 2. Resta ferma la facolta' per il presidente della sottocommissione d'esame di ammettere ulteriori partecipanti, salvo che cio' pregiudichi la funzionalita' del collegamento telematico. E' sempre consentita la partecipazione degli ispettori nominati con decreto del Ministro della giustizia 25 marzo 2021. 3. L'aula virtuale in cui si svolge la prova orale a distanza e' gestita dal Presidente della commissione o da altro membro suo delegato. 4. All'orario previsto per l'inizio della seduta, il Presidente apre l'aula virtuale per le discussioni e aspetta un tempo non inferiore a cinque e non superiore a dieci minuti per consentire il collegamento del candidato da esaminare. 5. E' vietata la audio-video registrazione della seduta con qualsiasi mezzo e di cio' il Presidente da' informazione prima dell'inizio dell'esame. Durante lo svolgimento della discussione il candidato deve mantenere attivi il microfono e la telecamera; nel corso dell'esame non puo' essere utilizzata la messaggistica istantanea della riunione. Le altre persone collegate, diverse dai membri della sottocommissione, devono invece disattivare i propri microfoni e telecamere. Al termine della discussione, i membri della commissione abbandonano l'aula virtuale usata per l'esame e si ritirano in camera di consiglio utilizzando una diversa aula virtuale per decidere il voto da attribuire al candidato. All'esito della deliberazione, i commissari si ricollegano all'aula virtuale usata per la discussione e comunicano l'esito della prova. 6. La pubblicita' della seduta relativa alla seconda prova orale, qualora essa si svolga in presenza, e' garantita mediante l'accesso e la permanenza nei locali all'uopo adibiti dei candidati e di altri soggetti, nel rispetto delle prescrizioni e delle modalita' di accesso e permanenza ai locali, disciplinati nel presente decreto e delle disposizioni impartite dal Capo dell'Ufficio giudiziario ove si svolge la prova. Qualora la seconda prova orale si svolga con modalita' di collegamento da remoto trovano applicazione le disposizioni dei commi che precedono.