Art. 4 Accesso e permanenza nelle sedi. Prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. 1. Nei locali adibiti allo svolgimento delle prove mediante collegamento da remoto, l'accesso e' consentito esclusivamente ai candidati e al personale amministrativo incaricato dello svolgimento delle funzioni di segretario e dei compiti di vigilanza. 2. Al fine di evitare ogni possibilita' di assembramento il candidato dovra' presentarsi presso la sede di svolgimento dell'esame 15 minuti prima dell'orario di convocazione e dovra' lasciare la sede subito dopo la conclusione dell'esame. 3. Il candidato deve indossare, durante la permanenza nei locali, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che non presenti patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei medesimi ed e' tenuto a rispettare il distanziamento di almeno due metri (compreso lo spazio di movimento) da altri soggetti. Nel corso della discussione il candidato, considerate le condizioni ambientali, puo' essere autorizzato dal Presidente della sottocommissione a rimuovere il dispositivo di protezione delle vie respiratorie. 4. Per l'espletamento della prima prova orale il candidato puo' portare con se' una penna di propria dotazione. 5. Non sara' consentito l'accesso ai locali di esame ai candidati che presentino una temperatura corporea superiore a 37,5° o sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19. 6. Nel caso in cui al candidato sia inibito l'accesso al luogo di esame per le ragioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31. 7. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi e prescrizioni derivanti dalle disposizioni emanate per la prevenzione ed il contenimento del contagio da COVID-19 vigenti al momento della prova di esame.