Art. 4 
 
Accesso e permanenza nelle sedi. Prescrizioni imposte ai  fini  della
  prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. 
 
  1.  Nei  locali  adibiti  allo  svolgimento  delle  prove  mediante
collegamento da remoto, l'accesso  e'  consentito  esclusivamente  ai
candidati e al personale amministrativo incaricato dello  svolgimento
delle funzioni di segretario e dei compiti di vigilanza. 
  2. Al  fine  di  evitare  ogni  possibilita'  di  assembramento  il
candidato dovra' presentarsi presso la sede di svolgimento dell'esame
15 minuti prima dell'orario di convocazione e dovra' lasciare la sede
subito dopo la conclusione dell'esame. 
  3. Il candidato deve indossare, durante la permanenza  nei  locali,
dispositivi di protezione  delle  vie  respiratorie,  salvo  che  non
presenti patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei medesimi
ed e' tenuto a rispettare  il  distanziamento  di  almeno  due  metri
(compreso lo spazio di movimento) da altri soggetti. Nel corso  della
discussione il candidato, considerate le condizioni ambientali,  puo'
essere autorizzato dal Presidente della sottocommissione a  rimuovere
il dispositivo di protezione delle vie respiratorie. 
  4. Per l'espletamento della prima prova  orale  il  candidato  puo'
portare con se' una penna di propria dotazione. 
  5. Non sara' consentito l'accesso ai locali di esame  ai  candidati
che  presentino  una  temperatura  corporea  superiore  a   37,5°   o
sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19. 
  6. Nel caso in cui al candidato sia inibito l'accesso al  luogo  di
esame per le ragioni di cui  al  comma  precedente  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, del decreto-legge  13  marzo
2021, n. 31. 
  7. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi e prescrizioni derivanti
dalle disposizioni emanate per la prevenzione ed il contenimento  del
contagio da COVID-19 vigenti al momento della prova di esame.